Verifica LTPG svizzera· In vigore dal 1° ottobre 2026· Multe fino a CHF 500’000· Verifica gratuita
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Forma giuridica della cooperativa

Registro di trasparenza per le cooperative

Le cooperative sono soggette all'obbligo di registrazione come le SA e le Sagl, ma la verifica porta quasi sempre a un esito diverso. Poiché ogni socio ha esattamente un voto e sono prescritti almeno sette soci, nessun socio raggiunge da solo la soglia del 25 per cento tramite i voti. Di norma viene quindi segnalato il membro di più alto rango dell'organo direttivo, a meno che più soci non agiscano di comune accordo.

La vostra cooperativa in sintesi

Soggetto a obbligo di segnalazione
Sì, con rare eccezioni
Soglia dei diritti di voto
Praticamente irraggiungibile
Soglia di capitale
Solo per le quote
Caso normale
Si applica la regola sostitutiva
Da segnalare
Di norma, il presidente dell'amministrazione
Termine frequente
2 anni, fino al 1° ottobre 2028
Altrimenti
4 o 6 mesi
Procedura semplificata
Non previsto

La vostra cooperativa è interessata?

La cooperativa figura nell’elenco delle entità giuridiche soggette alla legge (art. 2 cpv. 1 lett. a n. 4 LTPG). Né il carattere di utilità pubblica né lo scopo di autoaiuto costituiscono un’eccezione: la cooperativa edilizia con venti appartamenti è soggetta alla legge esattamente come la cooperativa di acquisto o quella agricola.

Assoggettato

Ogni cooperativa di diritto svizzero – cooperative edilizie, agricole, di acquisto e di servizi, nonché le federazioni di cooperative.

Previdenza (art. 3 lett. b)

Sono escluse le istituzioni di previdenza professionale e le istituzioni che perseguono scopi previdenziali e sono soggette alla vigilanza ai sensi degli articoli 61 e 64a LPP. Ciò riguarda le cooperative, poiché la cooperativa è una forma giuridica ammessa per le istituzioni di previdenza.

Enti pubblici (art. 3 lett. c)

Sono escluse le persone giuridiche in cui almeno il 75 per cento dei diritti di partecipazione è detenuto, direttamente o indirettamente, da enti pubblici. Una partecipazione di minoranza da parte del Comune non è sufficiente.

La terza eccezione è quella di maggiore rilevanza pratica per le cooperative edilizie. Essa si riferisce ai diritti di partecipazione, non alle sovvenzioni, ai contratti di diritto di superficie o agli accordi di prestazione. Chi riceve fondi pubblici non è quindi automaticamente escluso.

Non sapete quale sia il vostro caso specifico? Il controllo approfondito LTPG verifica i casi di eccezione in base alla vostra situazione e documenta il risultato in modo motivato: anche un «non interessato» deve essere comprovato, qualora l’autorità di controllo lo richieda.

Chi è l’avente diritto economico in una cooperativa?

È beneficiario economico ogni persona fisica che controlla in ultima istanza l’entità giuridica in quanto detiene, direttamente o indirettamente, da sola o di concerto con terzi, almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti di voto, oppure la controlla in altro modo (art. 4 cpv. 1 LTPG). La definizione è la stessa per tutte le forme giuridiche – nel caso della cooperativa porta semplicemente a un risultato diverso.

Il caso normale: la regola sostitutiva

Se nessuno soddisfa i criteri di cui all’art. 4 cpv. 1 LTPG, si considera in via sussidiaria il membro di grado più elevato dell’organo direttivo come avente diritto economico (art. 4 cpv. 2 LTPG). Nel caso della cooperativa, questa è la norma, non l’eccezione.

Chi è considerato membro superiore dell’organo direttivo secondo l’art. 20 cpv. 3 OTPG
SituazioneDa segnalare
Esiste un organo di gestione separatoIl presidente del consiglio di amministrazione
Nessun organo di gestione separatoIl presidente o la presidente dell'amministrazione
LiquidazioneIl liquidatore o la liquidatrice
Sospensione delle procedure fallimentariL'amministratore o l'amministratrice

Il regolamento menziona espressamente nella seconda riga il presidente «del consiglio di amministrazione o dell’amministrazione»: l’amministrazione è l’organo direttivo della cooperativa (art. 894 segg. CO). Per le cooperative, che spesso non dispongono di una propria direzione, è quindi chiaro chi debba essere indicato.

Se più persone ricoprono contemporaneamente la funzione, ai sensi dell’art. 20 cpv. 4 OTPG devono essere tutte dichiarate. Ciò è rilevante per le cooperative in cui l’amministrazione opera in modo collegiale senza una presidenza designata. Inoltre, in ogni caso deve essere indicata la funzione all’interno della cooperativa (art. 20 cpv. 2 OTPG).

Termini per la cooperativa

La legge entrerà in vigore il 1° ottobre 2026. Il termine applicabile dipende da chi verrà segnalato alla fine come beneficiario economico.

Termini secondo gli art. 9, 10 e 51 LTPG
SituazioneTermineData di riferimento
Tutti i titolari dei diritti economici sono iscritti nel registro delle imprese in qualità di soci o di membri degli organi sociali 2 anni dopo l'entrata in vigore 1º ottobre 2028
Altre cooperative soggette a revisione ordinaria, classificate come «altre società» 4 mesi dopo l’entrata in vigore 1° febbraio 2027
Altre cooperative che non soddisfano i requisiti per una revisione limitata 6 mesi dopo l'entrata in vigore 1° aprile 2027
Prima modifica dell'iscrizione nel registro di commercio dopo l'entrata in vigore – se precedente 1 mese a partire da tale iscrizione in corso
La cooperativa verrà costituita ex novo dopo il 1° ottobre 2026 1 mese dalla registrazione nel registro di commercio in corso
Modifica di un dato iscritto nel registro della trasparenza 1 mese dalla data di conoscenza in corso

Il punto più importante dal punto di vista pratico è contenuto nell’art. 51 cpv. 1 LTPG: non appena, dopo l’entrata in vigore, viene iscritta una modifica nel registro di commercio – un cambio nell’amministrazione, un nuovo indirizzo, una modifica dello statuto –, a partire da tale iscrizione decorre un termine di un mese. Per le cooperative non si tratta di un concetto puramente teorico: ogni cambiamento nell’amministrazione comporta un’iscrizione nel registro di commercio e può ridurre il termine di due anni a poche settimane. Una semplice rielezione delle stesse persone, invece, non modifica l’iscrizione.

In caso di tali modifiche, gli uffici cantonali del registro di commercio richiamano l’attenzione sull’obbligo di notifica (art. 52 cpv. 1 LTPG). Alla scadenza del termine di un mese, ma non prima di sei mesi dall’entrata in vigore, l’autorità responsabile del registro verifica d’ufficio se sia stata effettuata la notifica (art. 52 cpv. 2 LTPG).

Non tutte le modifiche sono soggette all’obbligo di notifica

La modifica di una partecipazione deve essere comunicata solo se comporta il superamento o il non raggiungimento di una soglia (art. 39 cpv. 3 OTPG). L’obbligo di notifica viene meno del tutto in caso di modifiche della ragione sociale, della forma giuridica, della sede e del codice postale dell’indirizzo di domicilio nel registro di commercio, nonché in caso di cambiamenti di nome conseguenti a modifiche dello stato civile: tali dati vengono aggiornati dall’autorità di registrazione stessa (art. 39 cpv. 4 e art. 40 OTPG).

Se invece la comunicazione avviene secondo la norma sostitutiva, ogni cambio nella presidenza costituisce una modifica di un dato registrato e deve essere comunicato entro un mese. Per le cooperative con frequenti avvicendamenti alla presidenza, questo rappresenta di fatto un compito permanente.

Tutti i regimi di scadenza con calcolatore e calendario delle scadenze sono disponibili alla voce «Registro della trasparenza – Scadenza: entro quando è necessario effettuare la segnalazione?».

Un cambio di presidenza costituisce per voi un caso soggetto a notifica. Lo strumento rileva quando un’iscrizione nel registro di commercio anticipa la scadenza o quando cambia una funzione oggetto di notifica.

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La verifica è semplice, la documentazione no

Per la cooperativa, la prima segnalazione si sbriga rapidamente. L’onere risiede nella documentazione e nell’aggiornamento: la verifica deve essere comprovata e ogni cambio di presidenza comporta una segnalazione.

  • Registrare la struttura dei soci e dei certificati azionari
  • Verificare in modo tracciabile tutte e quattro le categorie di controllo
  • Registrare il risultato in modo motivato, anche in caso di applicazione della regola sostitutiva
  • Documentare i documenti giustificativi e le fasi di verifica per dieci anni
  • Monitorare i cambiamenti nella presidenza e le scadenze mensili

Dettagli relativi al vostro caso

Le sezioni precedenti trattano i casi più comuni. Questi punti riguardano singole situazioni e obblighi nell'ambito della procedura.

Situazioni tipiche: otto scenari iniziali e chi viene segnalato in ciascuno di essi.

Attribuzione degli aventi economicamente diritto secondo la situazione di partenza
Situazione di partenzaAvente economicamente dirittoA cosa prestare attenzione
Cooperativa edilizia, 80 soci, quote sociali uguali La presidenza dell’amministrazione, in via sussidiaria Non è stato raggiunto né il quorum di voti né quello di capitale. La verifica deve comunque essere documentata.
Cooperativa senza quote sociali La presidenza dell’amministrazione, in via sussidiaria In assenza di capitale sociale, la verifica del capitale viene completamente meno; resta da chiarire solo la modalità di controllo alternativa.
Un socio detiene il 40% del capitale sociale rappresentato da quote Questo socio La soglia di capitale è raggiunta, sebbene la persona abbia un solo voto. Viene segnalata la fascia dal 25 al 50 per cento.
Le quote sono detenute da una SA, una persona detiene il 100% di tale SA Tale persona, a condizione che la SA detenga almeno il 25% del capitale Controllo indiretto. Come entità viene segnalata la partecipazione della società per azioni alla vostra cooperativa.
Lo statuto conferisce a un’organizzazione ombrello il diritto di nominare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione Verifica della catena di controllo a monte dell’organizzazione ombrello Controllo in altro modo. Se la catena non conduce a nessuna persona fisica, si applica la norma sostitutiva.
Il Comune detiene il 30% e, in base allo statuto, nomina due dei cinque membri del consiglio di amministrazione Di norma la presidenza del consiglio di amministrazione, in via sussidiaria Al di sotto del 75% l’eccezione non si applica. Un ente pubblico non è una persona fisica e due seggi su cinque non costituiscono una maggioranza.
Federazione di cooperative con tre cooperative affiliate Verifica della catena di controllo di ciascuna cooperativa associata Circa il 33% dei voti supera la soglia. Poiché i soci sono persone giuridiche, è necessario risalire lungo la catena.
Diversi soci concordano il proprio comportamento a livello contrattuale Le parti coinvolte, qualora venga raggiunta congiuntamente una soglia In caso di accordo comune, conta il volume totale detenuto congiuntamente, non la partecipazione individuale.

Per ulteriori casi analizzati, consultare la sezione «Chi è l’avente diritto economico?».

Quali dati devono essere comunicati: dati personali, tipo di controllo, fascia di soglia – e cosa non è necessario indicare in caso di applicazione della regola sostitutiva.

L’ordinanza precisa quali dati la cooperativa deve raccogliere e comunicare per ogni persona economicamente avente diritto (art. 10 OTPG): nome e cognome, data di nascita, nazionalità, nonché comune, codice postale e Stato di residenza. A ciò si aggiungono le informazioni relative alla natura e alla portata del controllo. L’indirizzo completo non viene trasmesso al registro.

Per ogni persona economicamente avente diritto occorre determinare se il controllo sia esercitato da sola o di comune accordo, direttamente o indirettamente, nonché tramite partecipazione o in altro modo (art. 12 OTPG). Se si basa su una partecipazione, la quota deve essere comunicata in tre fasce (art. 13 OTPG): da un minimo del 25% a un massimo del 50%, da oltre il 50% a un massimo del 75%, oltre il 75%.

Se la segnalazione avviene secondo la norma sostitutiva, le indicazioni relative alla natura e all’entità del controllo vengono completamente omesse: l’art. 20 cpv. 2 OTPG richiede, oltre ai dati personali di cui all’art. 10, solo la funzione ricoperta all’interno dell’entità giuridica. Gli esempi del Dipartimento delle finanze illustrano esattamente questo quadro: il ruolo nell’impresa anziché il tipo di controllo e la fascia di soglia. In caso di controllo esercitato in altro modo, occorre descrivere come viene esercitato il controllo; se esso si basa inoltre su una partecipazione determinabile, va indicata anche la fascia di soglia (art. 14 OTPG).

Le informazioni sulla catena di controllo devono essere raccolte e comunicate solo se è soddisfatta una delle seguenti condizioni (art. 15 OTPG): la catena comprende almeno due persone, entità giuridiche o trust intermedi; include un trust o un rapporto fiduciario; oppure sono state emanate misure di blocco nei confronti di uno dei titolari effettivi ai sensi della legge sull’embargo o della legge sui beni bloccati di persone politicamente esposte.

Nessuna procedura semplificata Ciò che è previsto per la GmbH e la SA unipersonale manca nel caso della cooperativa.

L’Ordinanza sull’identificazione (OTPG) prevede all’art. 35 una procedura di notifica semplificata per la Sagl e all’art. 36 una per la società anonima unipersonale. Per le cooperative non esiste nulla di simile. L’art. 19 della LTPG consente sì al Consiglio federale di prevedere, per determinati tipi di persone giuridiche con rischi limitati, norme semplificate di identificazione e verifica o una procedura di segnalazione semplificata; tuttavia, finora non ne ha fatto uso per le cooperative.

Ciò è degno di nota, poiché proprio nel caso delle cooperative il livello di rischio è basso grazie al principio vincolante del voto per testa. In pratica ciò significa che la vostra cooperativa è soggetta alla stessa procedura di una SA con una struttura azionaria complessa – anche se alla fine viene segnalata una sola persona.

A titolo di confronto: la procedura semplificata per la GmbH e la variante per la SA unipersonale.

I tre obblighi della cooperativa: identificare, documentare, dichiarare – e cosa succede in caso di mancata collaborazione.

  1. Identificazione e verifica (art. 7 LTPG) La cooperativa raccoglie i dati personali nonché le informazioni relative alla natura e alla portata del controllo. Verifica l’identità con la diligenza richiesta dalle circostanze e richiede a tal fine documenti giustificativi ai soci, ai titolari dei diritti economici o a terzi.
  2. Documentazione e conservazione (art. 8 LTPG) Le informazioni devono essere documentate, mantenute aggiornate e rese accessibili in qualsiasi momento in Svizzera. Qualora l’identificazione o la verifica non abbiano esito positivo, anche ciò deve essere documentato, insieme alle misure intraprese. Le informazioni e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dopo che la persona interessata ha perso la propria qualifica.
  3. Notifica (art. 9 LTPG) Devono essere trasmessi i dati relativi alla persona, nonché la natura e la portata del controllo; in caso di norma sostitutiva, anche la funzione. La cooperativa comunica inoltre i dati relativi a sé stessa e alla persona che effettua la notifica (art. 19 OTPG).

La norma speciale in materia di accesso di cui all’art. 8 cpv. 4 LTPG si applica solo alle SA e alle Sagl. Per la cooperativa rimane in vigore il requisito generale secondo cui le informazioni documentate devono essere accessibili in Svizzera in qualsiasi momento – un requisito che già conoscete dall’elenco dei soci della cooperativa ai sensi dell’art. 837 CO.

Due modalità di notifica: piattaforma elettronica o ufficio del registro di commercio – e cosa occorre per l’accesso.

Piattaforma elettronica

Il caso normale. La notifica avviene tramite la piattaforma elettronica della Confederazione, ai sensi della legge sull’alleggerimento degli oneri per le imprese (art. 26 OTPG), al registro tenuto dall’Ufficio federale di giustizia.

Tramite l’Ufficio del Registro di commercio (art. 11 LTPG)

Particolarmente ovvio per la cooperativa, se la segnalazione viene effettuata secondo la norma sostitutiva: la persona che viene quindi considerata come avente diritto economico è comunque iscritta nel registro di commercio in qualità di organo. Se la cooperativa fa iscrivere un fatto, può effettuare la segnalazione all’ufficio cantonale – a condizione che confermi che le persone aventi diritto economico sono iscritte come soci o come organi e che non ve ne siano altre. I dati trasmessi non sono di dominio pubblico ai sensi dell’art. 936 CO.

Cosa occorre preparare per l’accesso.

  • La cooperativa deve autorizzare per iscritto almeno una persona. Il modulo viene inviato per posta (art. 27 OTPG).
  • La procura deve essere firmata in conformità con la procura registrata: su carta di proprio pugno, elettronicamente con firma elettronica qualificata e marcatura temporale ai sensi della ZertES.
  • Le persone autorizzate devono registrarsi e autenticarsi; la verifica dell’identità si basa su un passaporto, una carta d’identità o un permesso di soggiorno (art. 28 e 29 OTPG).
  • La cooperativa deve disporre di un UID (art. 30 OTPG).

Il responsabile della notifica è il membro di grado più elevato dell’organo direttivo (art. 12 cpv. 1 LTPG). Il compito può essere espressamente delegato ad altre persone o a terzi (art. 12 cpv. 2 LTPG), ma la responsabilità rimane. Nel caso delle cooperative con amministrazione onoraria, questo è l’aspetto che più facilmente viene trascurato: il comitato direttivo risponde personalmente, anche se l’amministrazione è affidata a un ufficio amministrativo.

La maggior parte delle prime notifiche fallisce a causa della procura e dell’autenticazione. Ci occupiamo noi della preparazione e vi guidiamo attraverso l’iter.

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Cosa devono comunicare i soci stessi: raramente riguardo alle quote sociali, più spesso riguardo ad accordi e diritti di rappresentanza.

Chi detiene, da solo o insieme a terzi, quote in misura tale da consentire il controllo effettivo sulla cooperativa, è tenuto a comunicarne il titolare economico (art. 13 cpv. 1 LTPG). Sono richiesti nome e cognome, data di nascita, cittadinanza, indirizzo e paese di residenza, nonché la natura e l’entità del controllo. La segnalazione deve essere effettuata entro un mese dal momento in cui si è instaurato il controllo.

A causa del principio del voto per testa, questo obbligo si applica raramente alle cooperative: diventa rilevante solo quando qualcuno raggiunge la soglia di capitale tramite quote. Di maggiore rilevanza pratica è l’art. 14 LTPG: chi esercita il controllo in altro modo o tramite una catena di controllo deve autodenunciarsi direttamente alla cooperativa. Sono proprio questi casi – un diritto di rappresentanza statutario, un accordo tra soci – ad essere rilevanti nel contesto delle cooperative.

Cosa si rischia in caso di inazione: multe, sospensione – e un rischio personale per il comitato direttivo.

L’obbligo deriva direttamente dalla legge, non solo su richiesta delle autorità.

Sanzioni secondo la LTPG
Base legaleConseguenza
art. 43 LTPGMulte fino a CHF 500'000 in caso di violazione intenzionale degli obblighi di segnalazione ai sensi degli articoli 9–11, 13 o 14 o in caso di false dichiarazioni all’organo di controllo
Art. 44 LTPGMulta fino a CHF 100'000 per chi, intenzionalmente, non ottemperi a una decisione definitiva dell'organo di controllo
Art. 38 cpv. 2 LTPGSospensione dei diritti di partecipazione e patrimoniali dei soci interessati in caso di violazione ripetuta
Art. 38, comma 3, LTPGDisposizione di scioglimento e liquidazione secondo le norme sul fallimento, qualora l’entità giuridica non presenti più, inoltre, alcuna attività commerciale o attività realizzabili
Art. 33 cpv. 4 LTPGIscrizione d'ufficio qualora, alla scadenza del termine, non sia stata effettuata alcuna notifica
Art. 45 cpv. 4 LTPGPrescrizione dell'azione penale solo dopo sette anni

Dietro le quinte, l’autorità responsabile del registro assegna a ogni entità giuridica una categoria di rischio: alto, medio o basso (art. 64 OTPG). Una annotazione nel registro comporta come minimo la classificazione «rischio medio». Vengono presi in considerazione, tra l’altro, la forma giuridica e lo Stato di sede, la nazionalità e il domicilio dei titolari dei diritti economici, la natura del controllo nonché l’esistenza di rapporti fiduciari e trust.

L’elenco dei soci della cooperativa rimane invariato ai sensi dell’art. 837 CO – e le agevolazioni previste dalla normativa precedente non trovano applicazione.

Il registro ai sensi dell’art. 837 CO deve essere tenuto senza modifiche. L’amministrazione iscrive il nome e il cognome o la ragione sociale nonché l’indirizzo di tutti i soci, lo gestisce in modo che sia accessibile in qualsiasi momento in Svizzera e conserva i documenti giustificativi per dieci anni dopo la cancellazione di un socio.

Finora per le cooperative non sussisteva l’obbligo di identificare i titolari dei diritti economici – le relative disposizioni del Codice delle obbligazioni si applicavano alle SA e alle Sagl. La disposizione transitoria dell’art. 50 LTPG relativa alla conservazione del vecchio registro riguarda pertanto solo queste due forme giuridiche, e l’agevolazione di cui all’art. 49 LTPG non ha alcuna rilevanza per voi.

Questo è il lato scomodo: mentre le SA e le Sagl possono avvalersi di lavori preparatori, per la vostra cooperativa si parte da zero. Il lato positivo è che il risultato consiste solitamente in una sola persona.

Domande frequenti sulla cooperativa

Tutte le cooperative sono interessate?

In linea di principio sì. Sono escluse, ai sensi dell’articolo 3 della LTPG, le istituzioni di previdenza professionale, le società affiliate detenute per oltre il 75 per cento da società quotate in borsa e le persone giuridiche in cui almeno il 75 per cento dei diritti di partecipazione è detenuto da enti pubblici. Il fatto di essere un ente senza scopo di lucro non costituisce di per sé un’esenzione.

In una cooperativa è possibile per qualcuno raggiungere la soglia di voto?

Un singolo socio praticamente mai. Ai sensi dell’articolo 885 CO, ogni socio ha esattamente un voto e questa disposizione è imperativa; poiché l’articolo 831 capoverso 1 CO richiede almeno sette soci, la quota di voti di un singolo socio è al massimo pari a circa il 14 per cento. La situazione è diversa in caso di accordo comune: in tal caso conta l’intera quota di voti detenuta congiuntamente e, in una piccola cooperativa, bastano già da due a tre persone.

Chi viene segnalato se nessuno raggiunge la soglia?

In tal caso, in via sussidiaria, il membro di rango più elevato dell’organo direttivo è considerato la persona economicamente avente diritto. Ai sensi dell’articolo 20 capoverso 3 OTPG, si tratta del presidente o della presidente della direzione, qualora esista un organo direttivo separato, altrimenti del presidente o della presidente dell’amministrazione. Inoltre, occorre indicare la funzione ricoperta all’interno della cooperativa.

Per la nostra cooperativa si applica il termine di due anni?

Si applica se tutte le persone economicamente aventi diritto sono iscritte nel registro di commercio in qualità di soci o di membri di un organo. Se si applica la norma sostitutiva e la persona in questione è iscritta come membro di un organo, tale presupposto è soddisfatto e la comunicazione deve essere effettuata entro il 1° ottobre 2028. Se invece un socio raggiunge la soglia di capitale tramite quote sociali, non è iscritto nel registro di commercio e si applicano i termini brevi.

Esiste una procedura di notifica semplificata per le cooperative?

No. Gli articoli 35 e 36 OTPG prevedono una procedura semplificata solo per la GmbH e la SA unipersonale. L’articolo 19 LTPG consente sì al Consiglio federale di prevedere norme semplificate per determinati tipi di persone giuridiche; tuttavia, per le cooperative non se ne è ancora avvalso.

La notifica sostituisce il registro dei soci della cooperativa?

No. Il registro di cui all’articolo 837 CO deve continuare a essere tenuto come prima, compresa la conservazione dei documenti giustificativi per dieci anni dopo la cancellazione di un socio. Esso costituisce la base su cui viene redatta la verifica ai sensi della LTPG, ma non la sostituisce.

Siamo una cooperativa edilizia con partecipazione comunale. Siamo esenti?

Solo se almeno il 75 per cento dei diritti di partecipazione è detenuto, direttamente o indirettamente, da enti pubblici. Una partecipazione minoritaria del Comune non esenta dall’obbligo. Occorre inoltre verificare se l’ente pubblico eserciti il controllo in altro modo tramite un diritto di rappresentanza statutario nell’amministrazione.

Possiamo esternalizzare l’accertamento e l’aggiornamento?

Sì. L’articolo 12 capoverso 2 della LTPG consente espressamente di delegare la comunicazione ad altre persone all’interno della società o a terzi. La responsabilità per la corretta esecuzione rimane a carico del membro di grado più elevato dell’organo direttivo, motivo per cui è fondamentale disporre di una documentazione comprensibile della procedura.

Ha trovato risposta alla sua domanda? Allora effettui la verifica e la segnalazione direttamente nello strumento di gestione.

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Basi giuridiche e fonti di approfondimento

  • Legge federale del 26 settembre 2025 sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione dei titolari effettivi (LTPG, RS 955.3)
  • Ordinanza del 12 giugno 2026 sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione dei titolari effettivi (OTPG, RS 955.31)
  • Codice delle obbligazioni: cooperativa (art. 828 segg. CO), diritto di voto (art. 885 CO), registro dei soci (art. 837 CO)
  • Altre pagine di questo sito: Responsabilità del consiglio di amministrazione · Società per azioni · Società a responsabilità limitata · Associazione e fondazione · Scadenze · Domande frequenti

Aggiornamento di questa pagina: 16 settembre 2026.

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