Registro di trasparenza per la società per azioni
Ogni SA svizzera non quotata in borsa deve identificare, verificare, documentare e segnalare i propri titolari effettivi, mantenendo costantemente aggiornati i dati. Questa pagina spiega cosa vale per la vostra SA e mostra come adempiere agli obblighi utilizzando il nostro software, anziché gestirli manualmente.
La vostra AG in sintesi
- Soggetto a obbligo di segnalazione
- Sì, con rare eccezioni
- Soglia
- 25 % del capitale o dei diritti di voto
- Regola sostitutiva
- Membro di più alto rango dell'organo direttivo
- Società per azioni esistente
- 3 o 5 mesi, altrimenti 2 anni
- Nuova AG
- 1 mese dalla registrazione presso il Registro delle Imprese
- SA unipersonale
- Possibilità di procedura semplificata
- Successivamente
- Obbligo di aggiornamento continuo
- Registro
- Non pubblico
La vostra SA è interessata?
La società per azioni è al primo posto tra le persone giuridiche soggette alla legge (art. 2 cpv. 1 lett. a n. 1 LTPG). Non vi sono eccezioni in base alle dimensioni, al fatturato o allo scopo: l’obbligo si applica sia alla SA unipersonale con un unico mandato sia alla holding industriale.
Società per azioni non quotata con sede in Svizzera, comprese le holding, le società immobiliari e le società di gestione, nonché la società per azioni quale controllata di un gruppo estero.
Società i cui diritti di partecipazione sono quotati in borsa, in tutto o in parte. Lo stesso vale per le società controllate detenute, direttamente o indirettamente, per oltre il 75 per cento da tali società quotate, nonché per le persone giuridiche in cui almeno il 75 per cento dei diritti di partecipazione è detenuto, direttamente o indirettamente, da enti pubblici.
L’eccezione relativa alle società controllate viene spesso trascurata: una SA svizzera facente parte del gruppo di una società madre quotata in borsa può essere completamente esclusa dall’ambito di applicazione della legge. Se invece la quota della società quotata è compresa tra il 25 e il 75 per cento, l’eccezione non si applica. Per questa parte, tuttavia, l’onere si riduce notevolmente: occorre reperire solo i dati relativi alla società quotata stessa – ragione sociale o nome, forma giuridica, comune, codice postale e Stato della sede, nonché il numero UID – e, in aggiunta, la ragione sociale o il nome, la sede e lo Stato in cui ha sede la borsa valori (art. 16 in combinato disposto con l’art. 11 OTPG).
Non sapete quale sia il vostro caso specifico? Il controllo approfondito LTPG verifica i casi di deroga sulla base delle vostre partecipazioni e documenta il risultato in modo motivato: anche un «non interessato» deve essere comprovato, qualora l’organo di controllo lo richieda.
Chi è il titolare economico di una SA?
Il beneficiario economico è qualsiasi persona fisica che esercita il controllo finale sulla società. La LTPG prevede quattro categorie a tal fine. Esse coesistono, non sono in ordine di priorità: ciascuna deve essere verificata singolarmente.
Almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti di voto, detenuto senza persone fisiche, entità giuridiche o trust intermedi.
Più del 50% di una o più entità giuridiche intermedie che, a loro volta, detengono direttamente o indirettamente almeno il 25% della società. Le quote non vengono moltiplicate tra loro.
Chi coordina il proprio comportamento con terzi ai fini dell’esercizio del controllo, tramite partecipazione o in altro modo.
Chi dispone del diritto o della possibilità effettiva di nominare o revocare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione; di esercitare il diritto di veto sulle deliberazioni relative a modifiche dello scopo sociale, alla nomina della direzione, a modifiche e ampliamenti della strategia aziendale, al bilancio e alla pianificazione degli investimenti o al finanziamento tramite capitale proprio e di terzi; oppure di ottenere decisioni che comportino la distribuzione degli utili o altre disposizioni patrimoniali. Tale controllo viene esercitato in particolare tramite patti parasociali, strumenti di capitale quali opzioni, obbligazioni convertibili o prestiti partecipativi, disposizioni contenute nello statuto o nell’atto costitutivo, rapporti di rappresentanza previsti dalla legge o stabiliti in modo permanente, rapporti fiduciari e rapporti tra persone vicine.
Una precisazione sul concetto di capitale nella SA: il capitale e i diritti di voto sono due soglie distinte ed è sufficiente che venga raggiunta una delle due. Chi detiene il 10 per cento del capitale, ma il 50 per cento dei diritti di voto, è economicamente avente diritto. Nel caso delle azioni con diritto di voto ai sensi dell’art. 693 CO, i due valori divergono e devono essere verificati separatamente. Secondo l’opinione prevalente, ai fini della soglia patrimoniale viene conteggiato anche il capitale di partecipazione, mentre i buoni di partecipazione, in mancanza di diritto di voto, non vengono presi in considerazione per la soglia dei diritti di voto; il LTPG e il OTPG non disciplinano espressamente questo punto.
La necessità di esaminare separatamente quattro categorie è la fonte di errore più frequente. Lo strumento calcola separatamente le quote di capitale e di voto e indica per ogni persona il tipo di controllo e la fascia di soglia.
Avvia lo strumento di gestioneQuali dati devono essere comunicati
L’ordinanza precisa quali dati la società deve raccogliere e comunicare per ogni persona economicamente avente diritto (art. 10 OTPG): nome e cognome, data di nascita, nazionalità, nonché comune, codice postale e Stato di residenza. A ciò si aggiungono le informazioni relative alla natura e all’entità del controllo. L’indirizzo completo non viene trasmesso al registro.
Tipo di controllo: tre dati per persona
Per ogni persona economicamente avente diritto occorre determinare se il controllo sia esercitato da sola o di comune accordo, direttamente o indirettamente, nonché tramite partecipazione o in altro modo (art. 12 OTPG). Questi tre aspetti devono essere segnalati congiuntamente.
Ambito di applicazione: intervalli anziché percentuali esatte
L’entità non viene comunicata con la virgola decimale, ma in tre fasce (art. 13 OTPG):
| Fascia | Significato |
|---|---|
| ≥ 25 % e ≤ 50 % | Minoranza di controllo fino alla metà |
| > 50 % e ≤ 75 % | Maggioranza semplice |
| > 75 % | Maggioranza qualificata |
Due regole al riguardo: in caso di accordo comune, la soglia si applica all’intero volume detenuto congiuntamente, non alla partecipazione individuale di ogni singola persona. E in caso di controllo indiretto, va segnalato il volume della partecipazione diretta nella vostra SA – ovvero la quota della società intermedia, non la quota calcolata della persona che sta dietro. In caso di controllo esercitato in altro modo, occorre descrivere come viene esercitato il controllo; non è necessario specificarne l’entità. Se il controllo si basa inoltre su una partecipazione determinabile, occorre indicare anche la fascia di soglia (art. 14 OTPG).
Quando deve essere resa nota la catena di controllo
Non tutte le strutture devono essere rese pubbliche. Le informazioni relative alla catena di controllo devono essere raccolte e comunicate solo se è soddisfatta una delle seguenti condizioni (art. 15 OTPG): la catena comprende almeno due persone, entità giuridiche o trust intermedi; essa comprende un trust o un rapporto fiduciario; oppure sono state emanate misure di blocco nei confronti di uno dei titolari effettivi ai sensi della legge sull’embargo o della legge sui beni bloccati di persone politicamente esposte. Una singola holding intermedia non fa quindi scattare l’obbligo di divulgazione, mentre un rapporto fiduciario sì.
Esempi dettagliati relativi a catene, accordi e rapporti fiduciari sono disponibili alla voce «Chi è il titolare economico?».
Per la società a responsabilità limitata vale la stessa definizione, ma con una procedura semplificata più ampia: Registro della trasparenza per la GmbH.
Termini per la SA
La legge entrerà in vigore il 1° ottobre 2026. Il termine applicabile alla vostra società dipende dal fatto che i titolari dei diritti economici siano già iscritti nel registro di commercio e che la SA sia sottoposta a revisione ordinaria.
| Situazione | Termine | Data di riferimento |
|---|---|---|
| Tutti i titolari effettivi sono iscritti nel registro delle imprese in qualità di soci o di membri degli organi societari | 2 anni dopo l'entrata in vigore | 1° ottobre 2028 |
| Altre società per azioni soggette a revisione ordinaria | 3 mesi dopo l'entrata in vigore | 1° gennaio 2027 |
| Altre società per azioni che non soddisfano i requisiti per una revisione ordinaria | 5 mesi dopo l’entrata in vigore | 1° marzo 2027 |
| Prima modifica dell'iscrizione nel registro di commercio dopo l'entrata in vigore – se precedente | 1 mese a partire da tale iscrizione | in modo continuo |
| La SA viene costituita dopo il 1° ottobre 2026 | 1 mese dalla registrazione nel registro di commercio | in modo continuo |
| Modifica di un dato iscritto nel registro della trasparenza | 1 mese dalla data di conoscenza | in modo continuo |
La prima riga rappresenta il caso tipico per le piccole società con una situazione semplice e concede un termine di due anni. Tuttavia, non appena viene iscritta una modifica nel registro di commercio – un cambio nel consiglio di amministrazione, un nuovo indirizzo, una modifica dello statuto – a partire da tale iscrizione decorre un termine di un mese. Un atto amministrativo apparentemente innocuo può quindi anticipare notevolmente l’obbligo di notifica.
In caso di tali modifiche, gli uffici cantonali del registro di commercio richiamano l’attenzione delle società sull’obbligo di notifica (art. 52 cpv. 1 LTPG). Alla scadenza del termine di un mese, ma non prima di sei mesi dall’entrata in vigore, l’autorità responsabile del registro verifica d’ufficio se la notifica è stata effettuata e sollecita le società inadempienti, segnalandone le conseguenze (art. 52 cpv. 2 LTPG). Per le persone giuridiche di diritto estero si applica un termine uniforme di sei mesi (art. 53 LTPG).
Non tutte le modifiche sono soggette all’obbligo di notifica
L’aggiornamento continuo è più limitato di quanto possa sembrare a prima vista. La modifica di una partecipazione deve essere segnalata solo se comporta il superamento o il non raggiungimento di una soglia (art. 39, comma 3, OTPG): un passaggio dal 30 al 40 per cento rimane nella stessa fascia e non comporta alcuna conseguenza, mentre un aumento dal 45 al 60 per cento sì.
L’obbligo di notifica viene completamente meno in caso di modifiche della ragione sociale, della forma giuridica, della sede e del codice postale dell’indirizzo di domicilio nel registro di commercio, nonché in caso di cambiamenti di nome conseguenti a modifiche dello stato civile: tali dati vengono ricavati dall’autorità responsabile del registro direttamente dal registro di commercio e dalla banca dati centrale delle persone (art. 39 cpv. 4 e art. 40 OTPG).
Tutti i regimi di scadenza con calcolatore e calendario delle scadenze sono disponibili alla voce «Registro della trasparenza – Scadenza: entro quando è necessario effettuare la segnalazione?».
La prima segnalazione è un progetto, l’aggiornamento è un compito continuativo. Lo strumento monitora i dati, avvisa in caso di superamento delle soglie e ricorda la scadenza mensile.
Avvia lo strumento di gestioneAdempiere agli obblighi invece di gestirli manualmente
La prima segnalazione può essere effettuata manualmente con un certo impegno. Ciò che segue, invece, non lo è: dieci anni di documentazione, aggiornamenti continui, responsabilità a carico dell’organo direttivo supremo.
- Registrare le catene di partecipazione su più livelli
- Valutare separatamente le quote di capitale e di voto
- Raccolta strutturata delle informazioni relative agli azionisti
- Documentare i documenti giustificativi e le fasi di verifica per dieci anni
- Monitorare le fasce di soglia e i termini mensili
Dettagli relativi al vostro caso
Le sezioni precedenti trattano i casi più comuni. Questi punti riguardano singole situazioni e obblighi nell'ambito della procedura.
Strutture azionarie tipiche: nove strutture e chi vi è registrato.
| Struttura | Avente economicamente diritto | A cosa prestare attenzione |
|---|---|---|
| Società per azioni unipersonale, 100 % | L'azionista unico | È necessaria la notifica; se l’azionista unico coincide con l’unico membro del consiglio di amministrazione, si applica la procedura semplificata. |
| Due azionisti con una quota del 50% ciascuno | Entrambe le persone | Entrambi raggiungono la soglia; viene segnalata la fascia 25–50% per ciascuno. |
| Quattro azionisti con il 25% ciascuno | Tutte e quattro le persone | La soglia è fissata ad «almeno il 25%» ed è quindi raggiunta. |
| Cinque azionisti con il 20% ciascuno | Nessuno ha dichiarato la propria partecipazione, pertanto, in via sussidiaria, il membro di più alto rango dell’organo direttivo | Verificare innanzitutto se più azionisti agiscono di comune accordo o se qualcuno esercita il controllo in altro modo. |
| La holding detiene il 40% della SA, una persona detiene il 100% della holding | Questa persona | Una quota superiore al 50% nella holding comporta il controllo indiretto. Come quota viene dichiarato il 40% – la partecipazione della holding nella vostra società per azioni. |
| Una persona detiene il 100% di ciascuna delle due società, che a loro volta detengono rispettivamente il 10% e il 20% | Questa persona | Catena di controllo orizzontale: le partecipazioni vengono sommate e danno un totale del 30%. |
| Tre persone detengono ciascuna il 33% di una società che detiene il 30% della propria SA | Nessuna di loro; pertanto, in via sussidiaria, il membro di grado più elevato dell’organo direttivo | Al secondo livello si applica la soglia superiore al 50%; il 33% non è sufficiente. |
| Azioni con diritto di voto privilegiato | Chi raggiunge la soglia di voti | Indicare separatamente la quota di capitale e quella di voto e verificare entrambe. |
| Azioni detenute in fiducia | Il committente | Il tipo di controllo è una partecipazione (indiretta). Il fiduciario non è il titolare economico, ma deve essere segnalato come parte della catena di controllo. |
Procedura semplificata per la SA unipersonale: quattro presupposti e cosa succede in caso di loro venir meno.
L'art. 36 OTPG prevede per la SA unipersonale una procedura specifica, nettamente più breve. La procedura si applica se sono soddisfatti tutti e quattro i requisiti: la società ha un solo azionista e tale persona è una persona fisica; è iscritta nel registro di commercio come unico membro del consiglio di amministrazione; è l’unico avente diritto economico; e la SA non è né in liquidazione, né in fallimento, né in moratoria concordataria.
La semplificazione consiste nel fatto che, nella notifica, la società deve semplicemente confermare che l’azionista unico è il titolare economico. Non sono necessarie ulteriori indicazioni sul titolare economico.
I requisiti devono essere soddisfatti al momento della notifica. Se in seguito vengono meno – perché una seconda persona acquisisce azioni, viene iscritto un altro membro del consiglio di amministrazione o qualcuno ottiene il controllo in altro modo –, la procedura semplificata non è più applicabile per la notifica successiva e la società effettua la notifica secondo le norme ordinarie.
I tre obblighi della società: identificare, documentare, comunicare – e cosa vale in caso di mancata collaborazione.
- Identificazione e verifica (art. 7 LTPG) La società raccoglie i dati relativi alla persona nonché le informazioni sulla natura e l’entità del controllo. Verifica l’identità con la diligenza richiesta dalle circostanze e richiede a tal fine documenti giustificativi agli azionisti, ai titolari effettivi o a terzi.
- Documentare e conservare (art. 8 LTPG) Le informazioni devono essere documentate, mantenute aggiornate e rese accessibili in qualsiasi momento in Svizzera. Se l’identificazione o la verifica non vanno a buon fine, anche questo deve essere documentato, insieme alle misure intraprese. Le informazioni e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dopo che la persona interessata ha perso la propria qualifica.
- Notifica (art. 9 LTPG) Devono essere trasmessi i dati relativi alla persona, nonché la natura e la portata del controllo. La società comunica inoltre informazioni su se stessa e sulla persona che effettua la notifica (art. 19 OTPG).
Una particolarità relativa alle SA è contenuta nell’art. 8 cpv. 4 LTPG: la persona che, ai sensi dell’art. 718 cpv. 4 CO, può rappresentare la società e che è domiciliata in Svizzera, deve avere accesso alle informazioni documentate. Chi esternalizza l’amministrazione deve garantire tale accesso a livello organizzativo.
Due modalità di segnalazione: piattaforma elettronica o Ufficio del registro di commercio – e quali sono i requisiti di accesso.
Il caso normale. La notifica avviene tramite la piattaforma elettronica della Confederazione, ai sensi della legge sull’alleggerimento degli oneri per le imprese (art. 26 OTPG), al registro tenuto dall’Ufficio federale di giustizia.
Se la società provvede comunque all’iscrizione di un fatto nel registro di commercio, può effettuare la comunicazione all’ufficio cantonale del registro di commercio, a condizione che confermi che le persone economicamente aventi diritto sono iscritte nel registro di commercio in qualità di soci o di organi e che non ve ne siano altre. L’ufficio calcola quindi autonomamente l’entità della partecipazione sulla base delle informazioni registrate (art. 38 OTPG). I dati trasmessi non sono di dominio pubblico ai sensi dell’art. 936 CO.
Cosa occorre preparare per l’accesso. L’accesso alla piattaforma non è automatico e richiede una preparazione preliminare:
- La società deve autorizzare per iscritto almeno una persona. Il modulo viene inviato per posta (art. 27 OTPG).
- Nel caso di società iscritte nel registro di commercio, la procura deve essere firmata in conformità con la procura registrata: su carta di proprio pugno, elettronicamente con firma elettronica qualificata e marcatura temporale secondo la ZertES.
- Le persone autorizzate devono registrarsi e autenticarsi; la verifica dell’identità si basa su un passaporto, una carta d’identità o un permesso di soggiorno (art. 28 e 29 OTPG).
- La società deve disporre di un UID (art. 30 OTPG).
Il responsabile della notifica è il membro di grado più elevato dell’organo direttivo (art. 12 cpv. 1 LTPG). Il compito può essere espressamente delegato ad altre persone all’interno della società o a terzi (art. 12 cpv. 2 LTPG) – la responsabilità per la corretta esecuzione rimane tuttavia in capo al responsabile. Per il consiglio di amministrazione ciò significa che l’esternalizzazione è consentita, ma ha senso solo se accompagnata da una documentazione comprensibile.
La maggior parte delle prime comunicazioni fallisce a causa della procura e dell’autenticazione. Ci occupiamo noi della preparazione e vi guidiamo attraverso l’iter.
Avvia lo strumento di gestione Cosa devono comunicare gli azionisti autonomamente Obbligo di comunicazione entro un mese – nei confronti della società.
L’obbligo non ricade esclusivamente sulla società. Chi detiene, da solo o insieme a terzi, azioni in misura tale da consentire il controllo effettivo, deve comunicare alla società l’identità del titolare economico (art. 13 cpv. 1 LTPG). Sono richiesti nome e cognome, data di nascita, nazionalità, indirizzo e Stato di residenza, nonché la natura e l’entità del controllo. Nei confronti della società deve quindi essere comunicato l’indirizzo completo, sebbene successivamente nel registro venga iscritto solo il comune di domicilio. Per la natura e l’entità del controllo valgono le stesse disposizioni previste per la società (art. 25 OTPG). La comunicazione deve avvenire entro un mese dal sorgere del controllo; anche le modifiche devono essere comunicate entro un mese.
Parallelamente, il titolare del diritto economico è a sua volta soggetto all’obbligo di notifica qualora eserciti il controllo in altro modo o tramite una catena di controllo: egli deve notificarlo direttamente alla società (art. 14 LTPG). Anche i terzi coinvolti nella catena di controllo devono collaborare alla verifica.
In pratica ciò significa che è necessario disciplinare tali obblighi di notifica nel patto parasociale o in un regolamento; in caso contrario, il termine della società dipenderà dalla collaborazione di persone sulle quali il consiglio di amministrazione non ha alcun controllo diretto.
Cosa si rischia in caso di inazione: multe, sospensione dei diritti degli azionisti, iscrizione d’ufficio.
L’obbligo deriva direttamente dalla legge, non solo su richiesta delle autorità. Le conseguenze di una violazione vanno ben oltre l’importo noto delle multe.
| Base legale | Conseguenza |
|---|---|
| Art. 43 LTPG | Multa fino a CHF 500'000 in caso di violazione dolosa degli obblighi di segnalazione ai sensi degli articoli 9–11, 13 o 14 o in caso di false dichiarazioni all’autorità di controllo |
| Art. 44 LTPG | Multa fino a CHF 100'000 per chi, intenzionalmente, non ottemperi a una decisione passata in giudicato dell'autorità di controllo |
| art. 38 cpv. 2 LTPG | Sospensione dei diritti di partecipazione e patrimoniali degli azionisti interessati in caso di violazione ripetuta |
| Art. 38 cpv. 3 LTPG | Provvedimento di scioglimento e liquidazione ai sensi delle norme sul fallimento, qualora la società non presenti più, inoltre, alcuna attività commerciale né beni realizzabili |
| Art. 33 cpv. 4 LTPG | Iscrizione d'ufficio qualora, alla scadenza del termine, non sia stata effettuata alcuna comunicazione |
| Art. 45 cpv. 4 LTPG | Prescrizione dell'azione penale solo dopo sette anni |
In secondo piano, l’autorità di registrazione assegna a ogni entità giuridica una categoria di rischio: alto, medio o basso (art. 64 OTPG). Una nota nel registro comporta come minimo la classificazione «rischio medio». Nell’analisi del rischio confluiscono, tra l’altro, la forma giuridica e lo Stato di sede, la nazionalità e il domicilio dei titolari economici, la natura del controllo nonché l’esistenza di rapporti fiduciari e trust. L’autorità di controllo stabilisce le priorità dei propri controlli in base a tali criteri.
Cosa succede all’attuale elenco del GAFI Conservarlo per dieci anni, non aggiornarlo – e verificarne la corrispondenza.
Le disposizioni finora vigenti del Codice delle obbligazioni relative alla segnalazione dei titolari effettivi e al registro interno della società vengono abrogate con l’entrata in vigore della LTPG. Per le SA e le Sagl vale quanto segue: il registro redatto secondo il diritto vigente deve essere conservato per dieci anni dall’entrata in vigore; per i documenti giustificativi, la conservazione è regolata dal diritto vigente (art. 50 LTPG). Conservare non significa aggiornare.
Il registro delle azioni ai sensi dell’art. 686 CO rimane inalterato e deve essere tenuto come prima.
L’art. 49 LTPG prevede una semplificazione: gli azionisti che hanno adempiuto al loro precedente obbligo di notifica sono considerati in regola ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LTPG – ma solo a condizione che le persone allora segnalate siano anche, secondo la nuova normativa, i titolari effettivi. Poiché la nuova definizione si discosta da quella precedente, tale corrispondenza non è affatto scontata. La società può richiedere le informazioni e i documenti necessari alla verifica ai sensi dell’art. 13 cpv. 4 LTPG; gli azionisti sono tenuti a fornirli entro un mese (art. 49 cpv. 2 LTPG).
Domande frequenti sulla SA
Tutte le SA svizzere sono interessate?
In linea di principio sì. Sono escluse, ai sensi dell’articolo 3 della LTPG, le società quotate in borsa, le società affiliate detenute per oltre il 75 per cento da società quotate in borsa, nonché le persone giuridiche in cui almeno il 75 per cento dei diritti di partecipazione è detenuto da enti pubblici.
Cosa vale nel caso di una SA unipersonale?
Per queste società, l’articolo 36 OTPG prevede una procedura di notifica semplificata. Il presupposto è che vi sia un solo azionista, che tale persona sia una persona fisica e sia iscritta nel registro di commercio come unico membro del consiglio di amministrazione, che sia l’unico titolare economico e che la società non sia in liquidazione, in fallimento o in moratoria concordataria.
Abbiamo quattro azionisti con una quota del 25% ciascuno. Chi deve essere segnalato?
Tutti e quattro, poiché la soglia minima è del 25% ed è quindi raggiunta. Per ogni persona viene segnalata la fascia compresa tra un minimo del 25% e un massimo del 50%, non il valore esatto.
Dobbiamo segnalare ogni variazione nell’azionariato?
No. Ai sensi dell’articolo 39, capoverso 3, dell’Ordinanza sulle partecipazioni azionarie (OTPG), la modifica di una partecipazione deve essere comunicata solo se comporta il superamento o il non raggiungimento di una soglia. Un passaggio dal 30 al 40 per cento rimane nella stessa fascia e non comporta alcun obbligo di comunicazione, mentre un aumento dal 45 al 60 per cento lo comporta.
Chi è considerato il membro di più alto rango dell’organo direttivo?
Ai sensi dell’articolo 20 capoverso 3 OTPG, il presidente della direzione, se la società dispone di un organo di direzione separato, altrimenti il presidente del consiglio di amministrazione. In caso di liquidazione, tale ruolo è ricoperto dal liquidatore; in caso di moratoria concordataria, dal curatore. Se più persone ricoprono contemporaneamente tale funzione, devono essere tutte dichiarate.
La notifica sostituisce il registro delle azioni?
No. Il registro delle azioni ai sensi dell’articolo 686 CO deve continuare a essere tenuto come di consueto. Vengono abrogate le disposizioni relative al registro GAFI; quest’ultimo deve essere conservato per altri dieci anni ai sensi dell’articolo 50 LTPG.
I concorrenti o i partner commerciali possono consultare l’elenco dei nostri azionisti?
No. Il registro di trasparenza non è pubblico. Possono consultarlo online solo gli organismi di cui agli articoli da 25 a 27 della LTPG, quali le autorità di perseguimento penale, l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro e gli intermediari finanziari nell’ambito dei loro obblighi di diligenza.
Possiamo esternalizzare l’individuazione e l’aggiornamento dei dati?
Sì. L’articolo 12 capoverso 2 LTPG consente espressamente di delegare la segnalazione ad altre persone all’interno della società o a terzi. La responsabilità per la corretta esecuzione rimane a carico del membro di grado più elevato dell’organo direttivo, motivo per cui è fondamentale disporre di una documentazione comprensibile della procedura seguita.
Ha trovato risposta alla sua domanda? Allora effettui la segnalazione direttamente nello strumento di gestione.
Avvia lo strumento di gestioneBasi giuridiche e fonti di approfondimento
- Legge federale del 26 settembre 2025 sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione dei titolari effettivi (LTPG, RS 955.3)
- Ordinanza del 12 giugno 2026 sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione dei titolari effettivi (OTPG, RS 955.31)
- Altre pagine di questo sito: Elenco dei titolari effettivi · Responsabilità del consiglio di amministrazione · Quali dati comunicare · S.r.l. · Cooperativa · Filiale · Società di investimento · Holding · Termini · Titolari effettivi · Domande frequenti
Data di aggiornamento di questa pagina: 15 settembre 2026.
Aggiornate subito la vostra AG
Identificate i titolari effettivi della vostra società, documentate i dati di base in modo tracciabile e affidate a noi il monitoraggio di scadenze e soglie, invece di tenerne traccia sul calendario.