Verifica LTPG svizzera· In vigore dal 1° ottobre 2026· Multe fino a CHF 500’000· Verifica gratuita
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Scadenze e date di riferimento

Registro della trasparenza: entro quando è necessario effettuare la comunicazione?

La LTPG non prevede un unico termine, bensì quattro diversi regimi di scadenza: termini transitori scaglionati per le società esistenti, un mese per le nuove costituzioni, un mese dopo ogni modifica del registro di commercio e un mese per ogni successiva modifica dell'avente diritto economico. Il termine applicabile dipende dalla forma giuridica, dall’obbligo di revisione, dalla sede e dall’iscrizione nel registro di commercio. Questa pagina elenca tutti i termini con le relative basi giuridiche.

Qual è la scadenza applicabile alla sua società?

Al massimo cinque domande: in seguito conoscerete la vostra data di scadenza e la base giuridica di riferimento. Senza registrazione, senza salvataggio dei dati.

Domanda 1

La vostra società esisteva già al 1° ottobre 2026?

È determinante l'iscrizione nel registro di commercio prima di tale data.

Il calcolatore fornisce un orientamento non vincolante sulla base dei casi previsti dalla legge e non sostituisce la verifica del singolo caso. Fa sempre fede il testo di legge.

Termini transitori per le società esistenti

Le società che al 1° ottobre 2026 erano già iscritte nel registro di commercio non sono tenute a effettuare immediatamente la segnalazione. Il LTPG scagliona la prima segnalazione in base alla forma giuridica e allo stato della revisione. Quanto più grande e sottoposta a controlli rigorosi è la società, tanto più breve è il termine: il legislatore parte dal presupposto che in tali casi i dati relativi ai proprietari siano già disponibili in modo corretto.

Termini transitori per la prima notifica degli aventi economicamente diritto secondo la LTPG
La vostra situazione Termine Data di riferimento Base legale
Società per azioni soggetta a revisione contabile regolare 3 mesi 31/12/2026 Art. 51, comma 3, LTPG
Altre società soggette a revisione ordinaria 4 mesi 31/01/2027 Art. 51, comma 3, LTPG
Società per azioni senza revisione ordinaria 5 mesi 28/02/2027 Art. 51, comma 3, LTPG
Altre società e persone giuridiche 6 mesi 31/03/2027 Art. 51, comma 3, LTPG
Enti giuridici stranieri con legami con la Svizzera 6 mesi 31/03/2027 Art. 53 LTPG
Tutti gli aventi diritto economico sono già iscritti nel registro di commercio in qualità di soci o di organi 2 anni 30/09/2028 Art. 51, comma 2, LTPG

La quarta riga riporta una sintesi del testo. La legge menziona in tale punto «altre società che non soddisfano i requisiti per una revisione limitata e altre persone giuridiche». In pratica, le Sagl e le cooperative senza revisione ordinaria rientrano in questo termine di sei mesi. I termini scaglionati di cui al comma 3 si applicano solo alle «altre persone giuridiche», ovvero a quelle che non rientrano già nel termine di due anni di cui al comma 2.

Cosa si intende per «revisione ordinaria»?

Sono soggette alla revisione ordinaria le società che superano due delle tre soglie in due esercizi consecutivi: totale di bilancio, ricavi di vendita e posti di lavoro a tempo pieno in media annuale. Sono soggette a revisione ordinaria anche le società quotate in borsa e quelle tenute a redigere il bilancio consolidato. Se non siete sicuri del tipo di revisione a cui è soggetta la vostra società, potete verificarlo nell’estratto del registro di commercio: lì è indicato l’organo di revisione oppure è registrata un’esclusione volontaria.

Calendario delle scadenze dal 2026 al 2028

Le date di riferimento in ordine cronologico. Sono valide solo se non intervengono modifiche al registro di commercio.

  1. 1° ottobre 2026 Entrano in vigore la LTPG, la OTPG e la LRD riveduta. Il registro di trasparenza diventa operativo. Iniziano a decorrere tutti i termini transitori.
  2. 31 dicembre 2026 Scadenza per la prima comunicazione da parte delle società per azioni soggette all’obbligo di revisione ordinaria.
  3. 31 gennaio 2027 Scadenza per la prima comunicazione da parte delle altre società soggette a revisione ordinaria.
  4. 28 febbraio 2027 Scadenza per la prima comunicazione per le società per azioni non soggette a revisione ordinaria.
  5. 31 marzo 2027 Scadenza per la prima comunicazione per tutte le altre società, le altre persone giuridiche e le entità giuridiche estere con riferimenti alla Svizzera.
  6. 30 settembre 2028 Ultima scadenza: presentazione della prima comunicazione per le società in cui tutti gli aventi diritto economico sono già iscritti nel registro di commercio in qualità di soci o membri degli organi societari – a condizione che dal 1° ottobre 2026 non siano state apportate modifiche al registro di commercio.

Conoscete la scadenza. Effettuate ora la comunicazione.

Lo strumento di gestione vi accompagna dalla struttura azionaria alla presentazione della dichiarazione – e tiene poi traccia di ogni modifica.

  • Registrare la struttura delle partecipazioni
  • Identificazione dei titolari effettivi
  • Presentare la notifica e archiviare la conferma
  • Avviso automatico a ogni modifica del registro di commercio
  • Soglie, termini e documentazione in un unico luogo

Dettagli sul vostro caso

La tabella sopra riportata illustra i casi standard. Questi punti possono posticipare o integrare il termine previsto.

La regola del mese in caso di modifiche al registro di commercio Ogni modifica al registro di commercio riduce il termine a un mese.

La legge lo formula in modo opposto a quanto ci si aspetterebbe. Ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 LTPG, la notifica deve avvenire entro un mese dalla prima modifica dell’iscrizione nel registro di commercio dopo l’entrata in vigore della legge – «al più tardi, tuttavia», entro i termini previsti dai commi 2 e 3. Il termine di un mese è quindi la regola; i termini scaglionati e i due anni sono solo i limiti massimi. Non appena si effettua una modifica, si applica il termine di un mese.

Cosa si intende per modifica del registro di commercio

  • Trasferimento della sede o nuovo indirizzo commerciale
  • Nuovo organo o organo uscente
  • Modifica del potere di firma
  • Aumento o riduzione del capitale
  • Modifica dello statuto
  • Modifica della ragione sociale
  • Modifica dell'oggetto sociale
  • Entrata o uscita di soci (GmbH)
  • Cambio o rinuncia dell'organo di revisione

La legge fa riferimento alla modifica dell’iscrizione nel registro di commercio, non alla delibera sottostante. Tra la delibera, la domanda di iscrizione, l’iscrizione stessa e la pubblicazione nel FUS possono intercorrere settimane; occorre quindi verificare caso per caso quando decorre il termine di un mese. Per precauzione, calcolate a partire dalla prima di queste date.

Caso A

Una Sagl con due soci iscritti nel registro di commercio avrebbe tempo fino al 30 settembre 2028. Nel marzo 2027 subentra un nuovo amministratore.

La comunicazione deve essere presentata entro un mese dalla registrazione, ovvero nel dicembre 2026.

Caso C

Una società per azioni ha comunque in programma una revisione dello statuto nella primavera del 2027 e intende coordinare la prima comunicazione con tale revisione.

Consigliabile: effettuare la notifica prima della modifica, in modo che scada solo il termine ordinario per le modifiche.

Monitoraggio dei termini: notifica automatica ad ogni modifica del registro di commercio.

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Società di nuova costituzione: segnalare le società di nuova iscrizione entro un mese.

Le entità giuridiche costituite dopo il 1° ottobre 2026 non beneficiano di alcun periodo transitorio. La notifica deve essere effettuata entro un mese dall’iscrizione della società nel registro di commercio (art. 9 cpv. 4 LTPG). Per le persone giuridiche di diritto straniero, il termine di un mese decorre dal momento in cui la società viene assoggettata alla legge – ad esempio mediante l’iscrizione di una succursale, il trasferimento dell’amministrazione effettiva in Svizzera o l’acquisto di un immobile.

Procedura di notifica semplificata per le GmbH e le SA unipersonali Quando è possibile effettuare la notifica in modo semplificato per le GmbH e le SA unipersonali – e quanto costa.

Una parte delle società può effettuare la prima notifica tramite procedura semplificata; in tal caso, le informazioni rilevanti vengono ricavate direttamente dal registro di commercio. I requisiti sono tuttavia rigorosi e valgono solo per la prima notifica: il monitoraggio delle scadenze, le notifiche di modifica e la documentazione rimangono in ogni caso a vostro carico. Verificate innanzitutto se rientrate in questa categoria.

Sagl

Tutti i soci sono persone fisiche, tutti gli aventi diritto economico sono contemporaneamente soci della GmbH e il controllo avviene tramite partecipazione al capitale. Né liquidazione, né fallimento, né moratoria sul pagamento dei debiti. Vengono quindi confermati i soci con una partecipazione al capitale di almeno il 25% (art. 35 OTPG). Se una persona detiene quote di diritto di voto superiori alle quote di capitale, la procedura semplificata non è applicabile: in tal caso, le soglie non possono essere calcolate automaticamente dal registro di commercio.

Procedura semplificata applicabile.

SA unipersonale

Esiste un solo azionista, che è una persona fisica, iscritta nel registro di commercio come unico membro del consiglio di amministrazione e, al contempo, unica persona economicamente avente diritto. Inoltre, non si trova in liquidazione, fallimento o moratoria concordataria. L’azionista unico viene quindi confermato come persona economicamente avente diritto (art. 36 OTPG).

Procedura semplificata applicabile.

Tutti gli altri

Non appena è coinvolta una persona giuridica, vi sono più azionisti, è presente una società intermediaria o il controllo viene esercitato in altro modo, i requisiti non sono soddisfatti. Non è prevista un’applicazione parziale.

Notifica secondo la procedura ordinaria.

La procedura semplificata non modifica i termini. Riduce solo l’onere della prima notifica. Se non sono soddisfatti tutti i requisiti, non è applicabile: non è prevista un’applicazione parziale, pertanto è necessaria una notifica completa con analisi strutturale. Lo strumento di gestione verifica entrambi gli aspetti per voi: se rientrate nei requisiti e cosa occorre fare in caso contrario.

Accesso e segnalazione tramite lo strumento Lo strumento di gestione si occupa della configurazione per voi.

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Comunicazioni di modifica successive Quali modifiche devono essere comunicate dopo la prima segnalazione.

La notifica iniziale non è sufficiente. I dati nel registro di trasparenza devono essere mantenuti aggiornati: ogni modifica deve essere comunicata entro un mese, a partire dal momento in cui la società ne viene a conoscenza (art. 10 LTPG).

Cosa determina l’obbligo di notifica di una modifica

  • Vendita di quote che supera o scende al di sotto di una soglia
  • Successione o donazione con effetto soglia
  • Riorganizzazione nella catena di controllo
  • Nuovo insorgere o cessazione del controllo in altro modo
  • Venir meno di un diritto economico
  • Cambio del comune di residenza o dello Stato di residenza di una persona registrata
  • Cambiamento nell’organo direttivo supremo in caso di segnalazione sussidiaria

Aggiornare le modifiche nello strumento: soglie, scadenze e documentazione in un unico posto.

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Scadenze all’interno della società Quali scadenze si applicano tra la società, i detentori di quote e i beneficiari.

Prima che la società possa effettuare la segnalazione al registro, deve disporre delle informazioni necessarie. Il LTPG disciplina quindi anche il flusso delle segnalazioni all’interno della società, sottoponendolo a scadenze specifiche. Il percorso va dalla titolare delle quote alla società fino al registro di trasparenza.

Azionisti, art. 13 LTPG

Chi detiene, da solo o insieme a terzi, una partecipazione che consente il controllo, comunica alla società entro un mese chi è l’avente diritto economico e, su richiesta, ne fornisce la prova. Le modifiche devono essere comunicate entro un mese dal momento in cui se ne viene a conoscenza. La comunicazione va inviata alla società, non al registro.

Titolari effettivi e terzi, art. 14 LTPG

Chi acquisisce la qualifica di avente diritto economico deve comunicarlo all’azionista o al socio che detiene le relative quote. Se il controllo viene esercitato in altro modo o tramite più società o persone – ovvero tramite una catena di controllo –, la comunicazione va inviata direttamente alla società. Ogni modifica deve essere comunicata entro un mese. I titolari effettivi e i terzi coinvolti nella catena di controllo devono collaborare alla verifica e fornire le informazioni e i documenti giustificativi necessari.

Società, art. 9 e 10 LTPG

Verifica le informazioni ricevute con la dovuta diligenza e le comunica al registro della trasparenza. Il responsabile è il membro di più alto rango dell’organo direttivo; l’incarico può essere delegato ad altre persone all’interno della società o a terzi, ma la responsabilità per la corretta esecuzione rimane (art. 12 LTPG). I dati relativi alla persona che effettua la segnalazione – cognome, nome, ruolo all’interno dell’impresa o rapporto con essa e indirizzo e-mail – devono essere comunicati al registro in ogni caso.

Se non è possibile identificare il titolare economico

Se una società non è in grado di identificare i propri titolari effettivi o di verificarne in modo soddisfacente la qualità, deve segnalare tale circostanza, fornendo tutte le informazioni pertinenti disponibili, comprese quelle relative alla catena di controllo e ai detentori di quote che non hanno adempiuto ai propri obblighi di informazione. Inoltre, il membro di più alto rango dell’organo direttivo deve essere segnalato come persona di riferimento (art. 9 cpv. 3 LTPG, art. 21 OTPG). Tale persona di riferimento non è espressamente considerata come persona economicamente avente diritto, ma funge solo da referente per le autorità. Occorre distinguere questa situazione dalla segnalazione sussidiaria ai sensi dell’art. 4 cpv. 2 LTPG, in cui il membro di vertice dell’organo direttivo è effettivamente considerato il titolare economico, poiché nessuno soddisfa i criteri. In questa situazione, il silenzio non è un’opzione: la segnalazione della mancata individuazione è essa stessa un obbligo soggetto a termine.

Esenzione transitoria per le segnalazioni precedenti

Gli azionisti e i soci che hanno adempiuto ai propri obblighi di segnalazione ai sensi del diritto precedente (artt. 697j e 790a CO) e per i quali la stessa persona è considerata beneficiario economico anche ai sensi della LTPG, sono considerati esonerati. La società può tuttavia richiedere informazioni mancanti – ad esempio la data di nascita o la cittadinanza – che devono essere fornite entro un mese. L’esenzione riguarda la comunicazione alla società, non quella della società al registro.

Chi non ha alcun termine. Quali soggetti giuridici non sono tenuti alla comunicazione.

Per una parte delle entità giuridiche la questione dei termini non si pone, poiché non sono soggette alla LTPG o ne sono espressamente escluse.

Non contemplati

Le imprese individuali, le società semplici, le società in nome collettivo e in accomandita semplice, le associazioni e le fondazioni non sono soggette al LTPG.

Nessun obbligo di notifica, nessun termine.

Eccezioni

Società quotate in borsa e le loro controllate detenute direttamente o indirettamente per oltre il 75 per cento, istituti di previdenza e società con almeno il 75 per cento del capitale detenuto dal pubblico.

Eccezione ai sensi dell’art. 3 LTPG.

Invariato

Il registro delle azioni ai sensi dell'art. 686 CO e il registro delle quote ai sensi dell'art. 790 CO non sono interessati dalla modifica.

Da tenere autonomamente anche in futuro.

Le eccezioni devono essere interpretate in modo restrittivo e valutate caso per caso. Chi si avvale di un'eccezione dovrebbe documentarne la motivazione.

Cosa fare in caso di mancato rispetto dei termini? Multe, iscrizione d’ufficio e la strada più sensata per rimediare.

Un termine non rispettato non si sanisce con l’attesa. Chi viola intenzionalmente gli obblighi di notifica o di informazione o fornisce indicazioni false rischia una multa fino a CHF 500'000 (art. 43 LTPG). Chi non ottemperi intenzionalmente a una decisione definitiva dell’autorità di controllo, emessa con riferimento alla sanzione prevista, può essere multato fino a CHF 100'000 (art. 44 LTPG). Si tratta di importi massimi, non di importi forfettari.

È punibile solo la violazione dolosa; la semplice negligenza non costituisce reato. Ciò non costituisce tuttavia un’autorizzazione: chi è a conoscenza del proprio obbligo di notifica e lascia comunque scadere il termine, si avvicina rapidamente al concetto di dolo eventuale. E le conseguenze in materia di diritto societario di cui sotto non presuppongono il dolo.

L’autorità incaricata dell’azione penale e del giudizio è il Dipartimento federale delle finanze; l’azione penale si prescrive dopo sette anni (art. 45 LTPG). L’organo di controllo è l’unità del DFF incaricata dei controlli (art. 39 LTPG), mentre il registro stesso è gestito dall’Ufficio federale di giustizia.

Oltre alle multe, si applicano misure di vigilanza (art. 38 LTPG): se gli obblighi di notifica vengono violati ripetutamente o se una violazione non viene sanata nonostante ripetuti solleciti, l’autorità di controllo può sospendere i diritti di partecipazione e patrimoniali dell’azionista o del socio interessato. Lo scioglimento e la liquidazione intervengono solo se le circostanze lo giustificano – in particolare, se l’entità giuridica non svolge più alcuna attività commerciale e non dispone più di attivi realizzabili.

E prima ancora che ciò avvenga: se un’entità giuridica non presenta alcuna comunicazione entro il termine fissato dall’autorità di registrazione, quest’ultima può procedere all’iscrizione d’ufficio (art. 33 LTPG). L’iscrizione avviene quindi senza alcun intervento da parte vostra, sulla base dei dati in possesso dell’autorità.

A ciò si aggiungono le spese: l’iscrizione è gratuita, ma i solleciti, le intimazioni e le decisioni non lo sono. Sono calcolati in base al tempo impiegato; la tariffa oraria varia da 100 a 150 franchi a seconda delle competenze richieste; in caso di entità o urgenza eccezionali sono possibili maggiorazioni fino al 50 per cento (art. 41 LTPG, art. 68 OTPG). Chi lascia scadere il termine, quindi, in determinate circostanze potrebbe dover pagare una somma anche prima di un’eventuale multa.

Avete perso il termine? Presentate ora la segnalazione. Individuate la struttura, accertate gli aventi diritto, inviate la segnalazione.

Notificare ora

Lista di controllo fino alla scadenza

Cosa dovresti avere pronto entro la data di scadenza – nell’ordine che richiede meno lavoro. I punti da 2 a 6 sono la parte che richiede più tempo; per questo c’è il nostro software.

  1. Verifica dell’estratto del registro di commerciola forma giuridica, lo stato della revisione e le persone iscritte determinano quale scadenza si applica.
  2. Rappresentare in modo completo la struttura azionariatutti gli azionisti con la quota di capitale e di diritti di voto; in caso di strutture a più livelli, l’intera catena fino alla persona fisica.
  3. Verificare il controllo in altro modoesaminare i patti parasociali, i diritti di veto, gli usufrutti, i finanziamenti e i rapporti di rappresentanza permanenti.
  4. Raccogliere i dati personalioccorre acquisire nome e cognome, data di nascita, nazionalità, indirizzo e Stato di residenza (art. 7 LTPG). Devono essere comunicati nome, data di nascita, nazionalità, comune di residenza e Stato di residenza – non l’indirizzo completo (art. 9 LTPG).
  5. Determinare la natura e l’entità del controlloNon solo chi, ma anche come: direttamente, indirettamente, tramite accordo o in altro modo. Per quanto riguarda l’entità, è sufficiente indicare la fascia – dal 25 al 50%, dal 50 al 75% o oltre il 75% –; non è richiesta una percentuale esatta. Va segnalata la partecipazione al capitale; solo se i diritti di voto comportano una soglia più elevata, si applica quest’ultima.
  6. Raccogliere e conservare i documenticopie dei documenti d’identità, contratti, estratti del registro delle azioni – da conservare per dieci anni.
  7. Configurare l’accesso alla procedura di segnalazionesenza un accesso configurato non è possibile effettuare la segnalazione. L’invio della procura all’indirizzo della sede richiede settimane: è consigliabile iniziare per tempo o affidare la gestione allo strumento di gestione.
  8. Definire le responsabilità all’interno dell’aziendaChi monitorerà in futuro le modifiche e le comunicherà entro un mese?
  9. Tenere conto delle modifiche previste nel registro di commercioOgni modifica successiva al 1° ottobre 2026 riduce il termine a un mese.
  10. Presentare la notifica e archiviare la confermaCon lo strumento di gestione che include la documentazione per i vostri fascicoli. La conferma dell’iscrizione è gratuita; l’estratto del registro vero e proprio deve essere ordinato separatamente ed è a pagamento.

Domande frequenti sulle scadenze

La mia GmbH deve effettuare immediatamente la segnalazione il 1° ottobre 2026?
No. Per le società già esistenti a tale data si applicano periodi di transizione. A seconda dello stato della revisione, la data di scadenza è compresa tra il 31 gennaio 2027 e il 31 marzo 2027; se tutti i titolari effettivi sono già iscritti nel registro di commercio, il termine è prorogato fino al 30 settembre 2028. Tuttavia, una modifica del registro di commercio successiva al 1° ottobre 2026 riduce il termine a un mese.
Da quando decorre il termine di un mese in caso di modifica del registro di commercio?
A partire dalla modifica dell’iscrizione nel registro di commercio, non dalla delibera sottostante. È determinante l’iscrizione o la sua pubblicazione nel FUSC. In caso di dubbio, è opportuno verificare il calcolo del termine nel singolo caso.
Il termine di due anni si applica anche a una SA?
Solo in casi eccezionali. Il presupposto è che tutti gli aventi diritto economico siano iscritti nel registro di commercio in qualità di soci o di organi. Gli azionisti di una SA non figurano nel registro di commercio, motivo per cui tale presupposto è solitamente soddisfatto solo se tutti gli aventi diritto economico sono contemporaneamente iscritti in qualità di organi.
Quale termine si applica a una società costituita dopo il 1° ottobre 2026?
Un mese dalla registrazione nel registro delle imprese. Non è previsto alcun periodo transitorio per le nuove imprese.
Quale termine si applica alle società straniere?
Per le persone giuridiche straniere che al 1° ottobre 2026 avevano già un legame con la Svizzera, si applica un termine uniforme di sei mesi, ovvero fino al 31 marzo 2027. Se il legame con la Svizzera viene stabilito in un momento successivo – ad esempio tramite l’iscrizione di una succursale o l’acquisto di un immobile –, decorre il termine di un mese.
Posso avvalermi della procedura di notifica semplificata?
La procedura semplificata è accessibile a una Sagl se tutti i soci sono persone fisiche e le persone da segnalare sono proprio questi soci che detengono almeno il 25 per cento del capitale. Nel caso di una SA unipersonale, essa è applicabile se l’unico azionista è una persona fisica, iscritta nel registro di commercio come unico membro del consiglio di amministrazione e, al contempo, unico titolare del diritto economico. In entrambi i casi, la società non deve trovarsi né in liquidazione, né in fallimento, né in moratoria concordataria. Le informazioni vengono quindi ricavate direttamente dal registro di commercio. Ciò non modifica i termini.
Quanto costa la segnalazione al Registro della trasparenza?
L’iscrizione nel registro della trasparenza è gratuita, così come la modifica e la cancellazione delle iscrizioni esistenti. Sono soggetti a tassa i solleciti, le intimazioni e le decisioni dell’autorità che gestisce il registro o dell’organo di controllo, nonché il rilascio di estratti del registro. Le conferme di iscrizione sono gratuite.
Entro quando devo comunicare una modifica?
Entro un mese, a partire dal momento in cui la società viene a conoscenza della modifica. Sono soggette a obbligo di notifica non solo le vendite di quote, ma anche le modifiche dei diritti di voto, dei rapporti di controllo e dei dati personali, nonché la cessazione di un diritto economico.
Entro quale termine gli azionisti devono comunicare alla società?
Entro un mese dal momento in cui si instaura il controllo; le modifiche entro un mese dal momento in cui se ne viene a conoscenza. Tale comunicazione va inviata alla società, non al registro di trasparenza. La società verifica i dati e provvede a sua volta a comunicarli al registro.
Cosa succede se non è possibile identificare il titolare economico?
In tal caso, tale circostanza deve essere comunicata entro il termine previsto, fornendo tutte le informazioni pertinenti disponibili relative alla catena di controllo e ai detentori di quote che non hanno adempiuto ai propri obblighi di informazione. Inoltre, deve essere indicato come persona di riferimento il membro di più alto rango dell’organo direttivo.
Cosa succede se non rispetto il termine?
Chi viola intenzionalmente gli obblighi di notifica o di informazione rischia una multa fino a CHF 500'000 (art. 43 LTPG); chi non ottempera intenzionalmente a una decisione passata in giudicato dell’autorità di controllo rischia una multa fino a CHF 100'000 (art. 44 LTPG). L’autorità competente per il perseguimento e il giudizio è il Dipartimento federale delle finanze. È punibile solo l’azione dolosa, non la semplice negligenza. Indipendentemente da ciò, l’autorità responsabile del registro può iscrivere d’ufficio un soggetto giuridico inadempiente alla scadenza del termine e l’autorità di controllo può, in caso di violazione ripetuta, sospendere i diritti di partecipazione e patrimoniali del socio o della socia in questione. È opportuno provvedere immediatamente alla notifica e documentare l’iter seguito.
Posso ottenere una proroga del termine?
I termini transitori derivano direttamente dagli articoli 51 e 53 della LTPG; nelle disposizioni transitorie non è prevista una procedura per la proroga del termine su richiesta. Chi prevede di avere difficoltà a reperire le informazioni dovrebbe documentarlo e valutare la possibilità di presentare una comunicazione di mancata accertabilità, anziché lasciare scadere il termine.

Ha trovato risposta alla sua domanda? Allora effettui la segnalazione direttamente nello strumento di gestione.

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Basi giuridiche e fonti di approfondimento

  • Legge federale del 26 settembre 2025 sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione dei titolari effettivi (LTPG, RS 955.3) – Fedlex
  • Ordinanza del 12 giugno 2026 sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione dei titolari effettivi (OTPG, RS 955.31) – Fedlex
  • Raccolta di esempi della Confederazione sull’identificazione e la comunicazione dei titolari effettivi – PDF, aggiornato al 13 agosto 2026
  • Altre sezioni di questo sito: Costituzione di una nuova società · Notifica di modifiche · Società per azioni · Società a responsabilità limitata · Domande frequenti

Il termine è stato fissato – e adesso?

La parte che richiede più tempo non è la segnalazione, ma l’identificazione dei titolari effettivi e il successivo monitoraggio continuo. Il nostro software si occupa di entrambe le cose: registrare la struttura, identificare i titolari effettivi e tenere sotto controllo le scadenze.