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Associazione e fondazione

Associazioni e fondazioni nel registro della trasparenza

Le associazioni e le fondazioni di diritto svizzero non sono soggette all’obbligo di notifica: la legge elenca in modo esaustivo le entità giuridiche soggette a tale obbligo e queste non figurano nell’elenco. Tuttavia, non ne sono escluse: non appena la vostra associazione o fondazione controlla una SA o una Sagl, sorge un obbligo specifico, che è punibile con sanzioni penali.

In breve

Obbligo di autodenuncia
No
Base giuridica
Art. 2 LTPG, in via esaustiva
In qualità di parti interessate
Sì, art. 13 LTPG
Termine previsto
1 mese dal controllo
Legame con l’estero
È possibile registrare direttamente
Scadenza poi
6 mesi
Sanzione
Fino a CHF 500'000
Obblighi ai sensi della LAP
Rimangono invariati

Perché l’associazione e la fondazione non sono state inserite

L'art. 2 cpv. 1 lett. a LTPG elenca in modo esaustivo le società soggette alla normativa: società anonima, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, cooperativa, società d'investimento a capitale variabile, società d'investimento a capitale fisso e società in accomandita per gli investimenti collettivi di capitale. L’associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile (CC) e la fondazione ai sensi degli articoli 80 e seguenti del CC non figurano in questo elenco.

Questo elenco non è esemplificativo, ma esaustivo. Non esiste una disposizione di riferimento che includa ulteriori forme giuridiche del diritto svizzero.

Associazione

Non soggetto all’obbligo di notifica – indipendentemente dal fatto che sia iscritto nel registro di commercio, eserciti un’attività commerciale o sia soggetto all’obbligo di revisione.

Fondazione

Non soggette all’obbligo di notifica: le fondazioni di utilità pubblica, nonché le fondazioni familiari, previdenziali e aziendali di diritto svizzero.

Altre

Non figurano nell’elenco nemmeno le imprese individuali, le società in nome collettivo e in accomandita, nonché le società semplici. Attenzione alle denominazioni: la società in accomandita per azioni e la società in accomandita per gli investimenti collettivi di capitale sono espressamente incluse.

Non siete sicuri che la vostra forma giuridica sia davvero esclusa? Il controllo approfondito relativo alla LTPG chiarisce la questione e ne documenta il risultato in modo motivato. Un «non interessato» documentato è prezioso in caso di richieste da parte di una banca, di un revisore o dell’organo di controllo.

Tre casi in cui invece siete interessati

L’esenzione si applica alla segnalazione relativa alla propria organizzazione. Non dice nulla in merito agli obblighi che sorgono se la vostra associazione o fondazione detiene partecipazioni altrove o ha un collegamento con l’estero.

  1. Se detenete una partecipazione in una SA, una Sagl o una cooperativa, in qualità di titolari di quote societarie siete soggetti all’obbligo di notifica ai sensi dell’art. 13 LTPG – nei confronti della società, non del registro. Non è la fondazione a dover essere notificata, bensì le persone fisiche che ne sono titolari.
  2. Esercitate il controllo su una società in altro modo Anche senza partecipazione: chi esercita il controllo tramite disposizioni statutarie, un diritto di nomina o un accordo rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 14 LTPG e deve dichiararsi autonomamente presso la società.
  3. La vostra organizzazione è soggetta al diritto straniero. In tal caso, può essere soggetta direttamente all’obbligo di notifica – con un termine di sei mesi e un elenco presso la sede dell’amministrazione effettiva.

Chi è considerato l’avente diritto economico nel caso di una fondazione?

Se un’entità soggetta all’obbligo di segnalazione è controllata da una fondazione di diritto svizzero, l’art. 7 OTPG stabilisce chi si considera suo beneficiario economico. La disposizione si discosta dal concetto generale di controllo e si basa sui ruoli anziché su soglie.

Fondatrice effettiva, art. 7 OTPG

È determinante chi ha effettivamente costituito la fondazione, non chi figura formalmente come fondatore nell’atto costitutivo.

Beneficiari designati nominativamente, art. 7 OTPG

Tutte le persone indicate per nome nell’atto costitutivo della fondazione o in un regolamento.

Gruppi di beneficiari, art. 7 OTPG

Se i beneficiari sono definiti solo in base a categorie, occorre indicare il gruppo in quanto tale.

Influenza sulla rappresentanza o sul patrimonio, art. 7 OTPG

Tutte le altre persone che hanno il diritto di designare o nominare rappresentanti della fondazione, purché questi possano disporre del patrimonio della fondazione, oppure che abbiano il diritto di modificare la ripartizione del patrimonio o la nomina dei beneficiari.

Se uno di questi ruoli è ricoperto da una persona giuridica – ad esempio quando una società è designata come beneficiaria –, ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 OTPG i suoi titolari effettivi sono considerati titolari effettivi. La verifica prosegue quindi al livello successivo.

La presenza di una fondazione nella catena di partecipazione rende l’accertamento complesso, ma non impossibile. Lo strumento mappa le fondazioni con i relativi ruoli e compila l’elenco di cui la società partecipante ha bisogno.

Avvia lo strumento di gestione

Chi è considerato il titolare economico nel caso di un’associazione?

Per l’associazione la regola è molto più sintetica. Ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 OTPG, è considerata persona economicamente avente diritto qualsiasi persona fisica che eserciti di fatto il controllo finale sulle decisioni dell’associazione. Se nessuno soddisfa questo criterio, ai sensi del cpv. 2 si applica in via sussidiaria il membro di grado più elevato dell’organo direttivo.

Il caso tipico

Un'associazione con numerosi soci e un consiglio direttivo eletto dall'assemblea dei soci non ha nessuno che, in ultima istanza, controlli effettivamente le decisioni. In tal caso si applica la norma sostitutiva e viene segnalata la presidenza.

L’eccezione

La situazione è diversa se una persona determina di fatto le decisioni – ad esempio in un’associazione con pochi soci, in cui una persona è al tempo stesso principale finanziatrice e presidente. È determinante la situazione di fatto, non quella formale.

Il criterio «controllato di fatto in ultima istanza» è formulato volutamente in modo aperto e non è legato alle quote di voto o di capitale. Le associazioni non conoscono né capitale né diritti di voto graduati; pertanto, ciò che conta sono le circostanze del singolo caso. Chi applica la norma sostitutiva dovrebbe documentare tale verifica – non solo il suo risultato.

Quali sono i termini applicabili

Poiché di norma non siete voi stessi a effettuare la segnalazione, i vostri termini dipendono dal vostro ruolo.

Termini per associazioni e fondazioni secondo il loro ruolo
Il vostro ruoloCosa fareTermine
Né coinvolto né con riferimenti all’estero Nulla. Il risultato della verifica dovrebbe comunque essere registrato.
Titolare di quote con potere di controllo Comunicazione dei titolari effettivi alla società (art. 13 LTPG) 1 mese dalla data di acquisizione del controllo; anche per le modifiche il termine è di 1 mese
Controllo in altra forma o tramite una catena di controllo Notifica direttamente alla società (art. 14 LTPG) 1 mese, anche per le modifiche 1 mese
Su richiesta della società Trasmissione delle informazioni e dei documenti giustificativi ai fini della verifica (art. 13 cpv. 4 LTPG) L’art. 13, comma 4, LTPG non prevede alcun termine; per i dati comunicati in base alla normativa precedente, ai sensi dell’art. 49, comma 2, LTPG, il termine è di 1 mese
Persona giuridica di diritto straniero Autocertificazione al registro della trasparenza (art. 17 LTPG) 6 mesi dall'entrata in vigore, fino al 1° aprile 2027

La seconda riga fa riferimento all’insorgere dell’obbligo di controllo, non a una richiesta da parte della società. Per le partecipazioni di nuova acquisizione è quindi chiaro quando decorre il termine di un mese.

Per le partecipazioni già esistenti si applica la disposizione transitoria dell’art. 49 LTPG: chi ha adempiuto al precedente obbligo di notifica ai sensi degli artt. 697j o 790a CO ha già adempiuto all’obbligo di cui all’art. 13 cpv. 1 LTPG – ma solo a condizione che le persone allora segnalate siano i titolari effettivi anche ai sensi della nuova normativa. Proprio nel caso delle fondazioni ciò non è scontato, poiché l’art. 7 OTPG opera con «ruoli» anziché con «soglie» e può quindi portare a una cerchia di persone diversa rispetto alla precedente verifica. Chi detiene una partecipazione di controllo dovrebbe effettuare questo confronto prima che la società lo richieda.

Tutti i regimi relativi alle scadenze, con calcolatore e calendario delle scadenze, sono disponibili alla voce «Registro della trasparenza – Scadenza: entro quando è necessario effettuare la segnalazione?».

Chiarire i ruoli, documentare le informazioni

Per le associazioni e le fondazioni, l’onere non risiede nella segnalazione, ma nell’accertamento e nella documentazione: chi sono le persone dietro la vostra organizzazione e come lo dimostrate nei confronti di terzi?

  • Verificare la situazione e documentarla in modo motivato
  • Illustrare i ruoli di una fondazione ai sensi dell’art. 7 OTPG
  • Documentare la verifica di controllo presso l’associazione
  • Registrare in modo verificabile le informazioni fornite alle società
  • Monitorare i termini mensili in caso di modifiche

Dettagli relativi al vostro caso

Le sezioni precedenti trattano i casi più comuni. Questi punti riguardano situazioni particolari.

Se la vostra organizzazione è soggetta al diritto straniero Tre criteri di collegamento, termine di sei mesi – e da ciò dipende l’iscrizione nel registro fondiario.

In questo caso la situazione iniziale si inverte. L’art. 2 cpv. 1 lett. b LTPG assoggetta le persone giuridiche di diritto straniero alla legge se è soddisfatta una delle tre condizioni. La forma giuridica non ha alcuna rilevanza: una fondazione straniera o un’associazione straniera rientrano nell’ambito di applicazione allo stesso modo di una società di capitali straniera.

Criteri di collegamento per le persone giuridiche di diritto estero
CollegamentoConseguenza
Succursale in Svizzera iscritta nel registro di commercioAssoggettamento integrale ai sensi dell'art. 17 LTPG
Amministrazione effettiva in SvizzeraAssoggettamento totale, con obbligo aggiuntivo di registrazione ai sensi dell'art. 18 LTPG
Proprietà di un immobile in Svizzera o acquisto ai sensi della LFAAssoggettamento totale; in assenza di prova dell'iscrizione, l'iscrizione nel registro fondiario viene sospesa

La seconda riga si applica nella pratica alla maggior parte dei casi. Una fondazione del Liechtenstein il cui consiglio di fondazione si riunisce in Svizzera e le cui attività sono gestite da qui ha la propria amministrazione effettiva in Svizzera. È quindi soggetta alla legge, deve designare un rappresentante o un domicilio di notifica in Svizzera e tenere, nel luogo dell’amministrazione effettiva, un registro dei propri titolari con nomi e indirizzi.

La presenza di un’amministrazione effettiva in Svizzera è determinata in base alla definizione di cui all’art. 50 della Legge federale sull’imposta federale diretta, a cui fa riferimento l’art. 24 OTPG. È quindi determinante la valutazione dal punto di vista fiscale, non la sede statutaria.

Per quanto riguarda l’obbligo di registrazione ai sensi dell’art. 18 della LTPG, l’art. 24 cpv. 2 della OTPG elenca le categorie interessate: oltre alle società di capitali e alle società di persone, sono espressamente incluse anche le fondazioni. Le fondazioni estere sono quindi soggette sia all’art. 2 cpv. 1 lett. b della LTPG sia all’obbligo di registrazione.

Cosa non cambia per voi: le verifiche bancarie, la vigilanza sulle fondazioni e il diritto delle associazioni rimangono invariati.

La LTPG disciplina un registro. Non abroga altri obblighi di trasparenza e, per le associazioni e le fondazioni, sono proprio questi altri obblighi ad avere un impatto concreto.

Obblighi di diligenza delle banche

Le verifiche previste dalla legge sul riciclaggio di denaro e dai codici deontologici delle banche continuano a sussistere. L’art. 23 cpv. 2 LTPG consente ora agli intermediari finanziari di fare affidamento sulle iscrizioni nel registro di trasparenza, ma ciò non vi è di alcun aiuto, poiché la vostra associazione o fondazione non vi figura affatto. La vostra banca continuerà quindi a chiedervi direttamente chi sono i fondatori, i beneficiari e i titolari del controllo.

Vigilanza sulle fondazioni e statuti

Gli obblighi di vigilanza delle fondazioni, la rendicontazione contabile, nonché la tenuta del registro dei soci e dei verbali dell’associazione continuano a essere disciplinati dal Codice civile (CC) e dai relativi atti normativi speciali.

Il vantaggio pratico è comunque notevole: chi ha registrato in modo chiaro i ruoli della propria fondazione – fondatrice effettiva, beneficiari, persone con diritti di nomina – può utilizzare lo stesso elenco sia per la comunicazione ai sensi dell’art. 13 LTPG sia per rispondere alle domande della banca.

Domande frequenti

La nostra associazione deve effettuare una segnalazione al registro della trasparenza?

No. L’articolo 2 della LTPG elenca in modo esaustivo le entità giuridiche soggette all’obbligo di registrazione, e l’associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero (CC) non ne fa parte. Ciò vale indipendentemente dal fatto che l’associazione sia iscritta nel registro di commercio o soggetta a revisione.

E una fondazione?

No, anche in questo caso. La fondazione ai sensi degli articoli 80 e seguenti del Codice civile svizzero (CC) non è menzionata nell’articolo 2 della LTPG e non è soggetta a tale legge. Ciò vale sia per le fondazioni di utilità pubblica che per le fondazioni familiari e aziendali di diritto svizzero.

Possediamo azioni di una SA. Cosa dobbiamo fare?

Se la vostra partecipazione raggiunge una quota tale da consentire il controllo effettivo, dovete comunicare alla società, ai sensi dell’articolo 13 della LTPG, i titolari dei diritti economici. Sono richiesti nome e cognome, data di nascita, nazionalità, indirizzo e Stato di residenza, nonché la natura e l’entità del controllo, entro un mese dal momento in cui il controllo ha avuto inizio.

Chi è considerato l’avente diritto economico nel caso di una fondazione?

Ai sensi dell’articolo 7 OTPG, devono essere segnalati il fondatore o la fondatrice effettivi, i beneficiari designati nominativamente, i gruppi di beneficiari, nonché tutte le altre persone che possono designare i rappresentanti della fondazione, purché questi possano disporre del patrimonio della fondazione o abbiano il diritto di modificare la ripartizione del patrimonio o la nomina dei beneficiari. Non esiste un ordine di priorità: tutte queste persone devono essere segnalate.

Chi è considerato il titolare economico nel caso di un’associazione?

Ai sensi dell’articolo 8 OTPG, ogni persona fisica che esercita di fatto il controllo finale sulle decisioni dell’associazione. Se nessuno soddisfa questo criterio, si applica in via sussidiaria il membro di grado più elevato dell’organo direttivo. Nelle associazioni con molti soci e un consiglio direttivo regolarmente eletto, questa è la regola.

Questo vale anche per una fondazione del Liechtenstein?

Se la sua amministrazione effettiva ha sede in Svizzera, se dispone di una succursale iscritta nel registro di commercio o se è proprietaria di un immobile in Svizzera, essa è soggetta direttamente alla legge. In tal caso si applicano gli obblighi di cui all’articolo 17 LTPG; inoltre, presso la sede dell’amministrazione effettiva deve essere tenuto un registro dei titolari e la notifica deve essere effettuata entro sei mesi dall’entrata in vigore.

Ci saranno cambiamenti nel nostro rapporto bancario?

No, non a causa della LTPG. Gli obblighi di diligenza delle banche si basano sulla legge sul riciclaggio di denaro e sui codici deontologici bancari e rimangono invariati. La vostra banca continuerà quindi a chiedervi informazioni sui fondatori, sui beneficiari e sui titolari del controllo, anche se voi stessi non siete tenuti a effettuare alcuna segnalazione al registro di trasparenza.

Quali sono le conseguenze se non forniamo i dati richiesti?

Chi viola intenzionalmente l’obbligo di segnalazione ai sensi degli articoli 13, 14 o 17 della LTPG è punito, ai sensi dell’articolo 43 della LTPG, con una multa fino a 500'000 franchi. Inoltre, ai sensi dell’articolo 38 capoverso 2 della LTPG, l’autorità di controllo può sospendere i diritti di partecipazione e patrimoniali nella società interessata.

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Basi giuridiche e fonti di approfondimento

  • Legge federale del 26 settembre 2025 sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione dei titolari effettivi (LTPG, RS 955.3)
  • Ordinanza del 12 giugno 2026 sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione dei titolari effettivi (OTPG, RS 955.31)
  • Codice civile: associazione (art. 60 segg. CC) e fondazione (art. 80 segg. CC)
  • Altro su questo sito: Società per azioni · Sagl · Cooperativa · Impresa individuale · Filiale · Domande frequenti

Data di aggiornamento di questa pagina: 16 settembre 2026.

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