Filiali di società straniere
Chiunque abbia registrato una succursale in Svizzera, gestisca la propria società da qui o possieda un immobile è soggetto alla LTPG, anche in assenza di una società svizzera. L'obbligo di notifica non ricade sulla succursale, bensì sulla società estera stessa. Il termine decorre in modo uniforme, senza la graduazione e senza l’opzione biennale prevista per le società svizzere – e la sanzione più severa ricade direttamente sulla succursale.
In breve
- Soggetto a notifica
- La società estera
- No
- La filiale stessa
- Collegamenti
- Tre, ne basta una
- Termine in corso
- 6 mesi, fino al 1° aprile 2027
- Nuova assoggettazione
- 1 mese
- Inoltre
- Rappresentanza o domicilio di notifica
- Amministrazione in Svizzera
- Elenco dei detentori
- Sanzione
- Cancellazione della succursale
L'obbligo di notifica spetta alla società, non alla filiale
È proprio questo il punto in cui sorgono la maggior parte dei malintesi. Una filiale non è una persona giuridica a sé stante, bensì una parte della società madre priva di autonomia giuridica, ma autonoma dal punto di vista commerciale. Non dispone di un proprio capitale, né di soci propri, né di alcuno che ne garantisca la responsabilità.
Pertanto, l’art. 2 cpv. 1 lett. b LTPG non fa riferimento alla succursale, bensì alla persona giuridica di diritto estero. L’iscrizione nel registro di commercio della succursale costituisce semplicemente il punto di riferimento. Vengono identificati e segnalati i titolari effettivi della società estera, ovvero le persone fisiche che si trovano all’estremità della catena di proprietà, indipendentemente dallo Stato in cui hanno sede.
I tre criteri di collegamento
L’art. 2 cpv. 1 lett. b LTPG enumera tre presupposti. È sufficiente un unico criterio di collegamento per assoggettare l’intera società alla legge.
Una succursale in Svizzera iscritta nel registro di commercio. È determinante l’iscrizione, non la presenza effettiva.
L’amministrazione effettiva ha sede in Svizzera. È determinante il luogo da cui la società è effettivamente gestita, non la sede statutaria.
Proprietà di un immobile in Svizzera o acquisizione di un immobile ai sensi dell’art. 4 della legge federale sull’acquisto di immobili da parte di persone all’estero.
Il secondo criterio di collegamento è quello più spesso trascurato. Esso si applica indipendentemente da qualsiasi iscrizione nel registro: una società con sede all’estero, il cui consiglio di amministrazione si riunisce in Svizzera e le cui attività sono gestite da qui, è soggetta alla normativa svizzera, anche se in Svizzera non vi è alcuna iscrizione né esiste un ufficio.
Spesso sono i dettagli a determinare se sussiste un nesso di collegamento. Il controllo approfondito LTPG verifica tutte e tre le fattispecie, nonché le eccezioni, e documenta il risultato in modo motivato: anche un «non soggetto» deve essere comprovato.
Quali sono gli obblighi applicabili
L’art. 17 cpv. 1 LTPG dichiara applicabili per analogia gli articoli 4–14 alle persone giuridiche di diritto straniero. Sostanzialmente valgono quindi gli stessi obblighi previsti per una SA svizzera, integrati da due particolarità.
- Identificazione e verifica È necessario individuare i titolari dei diritti economici e verificarne l’identità con la diligenza richiesta dalle circostanze, secondo gli stessi criteri applicati alle società svizzere, applicati alla struttura del capitale e dei diritti di voto estera.
- Documentazione e conservazione Le informazioni devono essere documentate, mantenute aggiornate e rese accessibili in qualsiasi momento in Svizzera. Periodo di conservazione: dieci anni dopo che una persona ha perso la propria qualifica.
- Notifica: i dati personali, la natura e la portata del controllo, nonché le informazioni relative alla società stessa, devono essere trasmessi al Registro della trasparenza.
- Designazione di un rappresentante Al momento dell’iscrizione nel registro occorre designare un rappresentante o un domicilio di notifica in Svizzera (art. 17 cpv. 2 LTPG).
- Fornire informazioni aggiuntive Ai sensi dell’art. 23 OTPG, occorre inoltre indicare quale dei tre criteri di collegamento si applica alla società, nonché il cognome, il nome e l’indirizzo del rappresentante o l’indirizzo del domicilio di notifica.
Per tutto il resto, l’art. 22 OTPG rimanda alle disposizioni generali: gli artt. 1–21 OTPG si applicano per analogia. Rimangono quindi valide le quattro categorie di controllo, le tre fasce di soglia e la regola secondo cui la catena di controllo deve essere resa pubblica solo a partire da due livelli intermedi o in caso di rapporto fiduciario o di trust. I dettagli al riguardo sono riportati nella pagina dedicata alla società per azioni.
Le strutture estere raramente sono piatte: catene di holding che attraversano diverse giurisdizioni, trust e partecipazioni fiduciarie sono qui la norma.
Avvia lo strumento di gestioneTermini
I termini di transizione scaglionati per le società svizzere – due anni o da tre a sei mesi a seconda della situazione di revisione – non si applicano in questo caso. L’art. 51 LTPG fa espressamente riferimento alle persone giuridiche di diritto privato svizzero. Per le società estere, l’art. 53 LTPG contiene una norma specifica e uniforme.
| Situazione | Termine | Data di riferimento |
|---|---|---|
| Già assegnato alla data di entrata in vigore | 6 mesi dopo l'entrata in vigore (art. 53 LTPG) | 1º aprile 2027 |
| L’assoggettamento ha effetto solo dopo il 1° ottobre 2026 | 1 mese dopo l’assoggettamento (art. 9 cpv. 4 LTPG) | in corso |
| Acquisto di immobili ai sensi dell’art. 4 della legge sulla valutazione immobiliare (BewG) | Presentazione della documentazione al momento della registrazione; in caso di mancata presentazione, 10 giorni dalla fissazione del termine | a seconda della transazione |
| Modifica di un dato iscritto nel registro | 1 mese dalla data di conoscenza (art. 10 LTPG) | in corso |
La seconda riga merita particolare attenzione. La nuova iscrizione di una succursale, il trasferimento della sede amministrativa in Svizzera o l’acquisto di un immobile fanno scattare nuovamente l’obbligo di notifica – e in questi casi non si applica il termine semestrale, bensì quello di un mese.
Tutti i regimi di scadenza con calcolatore e calendario delle scadenze sono disponibili alla voce «Registro della trasparenza – Scadenza: entro quando è necessario effettuare la segnalazione?».
Sei mesi sembrano un periodo sufficiente, finché la catena non si estende su tre giurisdizioni. L’esperienza dimostra che occorrono settimane prima che siano disponibili i dati e le copie dei documenti d’identità degli aventi diritto economico all’estero.
Avvia lo strumento di gestioneIndagare a livello transfrontaliero, documentare in Svizzera
Nel caso di strutture estere, l’onere risiede nell’indagine, non nella segnalazione – e nella questione di come dimostrare il risultato a un’autorità svizzera.
- Chiarire l’assoggettamento e le eccezioni ai sensi dell’art. 3 LTPG
- Rappresentare le catene transfrontaliere che attraversano più giurisdizioni
- Raccogliere in modo strutturato i dati relativi ai beneficiari all’estero
- Mantenere accessibile la documentazione in Svizzera
- Monitorare le scadenze e i nuovi collegamenti giuridici
Dettagli sul vostro caso
Le sezioni precedenti trattano i casi più comuni. Questi punti riguardano singoli collegamenti e conseguenze.
Obbligo supplementare in caso di amministrazione effettiva in Svizzera Un registro dei titolari presso la sede amministrativa – in aggiunta alla notifica.
Chi gestisce la propria società dalla Svizzera è soggetto a un secondo obbligo autonomo. Ai sensi dell’art. 18 LTPG, nel luogo di amministrazione effettiva deve essere tenuto un registro dei titolari. Esso contiene il cognome e il nome o la ragione sociale, nonché l’indirizzo di tali persone.
Questo obbligo si aggiunge alla notifica, senza sostituirla. Il registro non viene inoltre trasmesso al registro, ma rimane disponibile presso la sede amministrativa.
Anche le entità giuridiche prive di personalità giuridica. Si tratta di una distinzione che nella pratica porta a errori. L’obbligo di notifica ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 lett. b LTPG si applica solo alle persone giuridiche di diritto estero. L’obbligo di iscrizione ai sensi dell’art. 2 cpv. 3 LTPG ha una portata più ampia: l’art. 24 cpv. 1 OTPG comprende inoltre le entità giuridiche di diritto estero che non sono persone giuridiche, purché a loro si applichino i requisiti di trasparenza secondo i criteri di riferimento del Global Forum.
Tra le categorie citate figurano le società, le società di persone, le fondazioni e altre entità giuridiche. Una società di persone straniera con amministrazione effettiva in Svizzera può quindi essere soggetta all’obbligo di iscrizione nel registro senza dover presentare alcuna comunicazione.
Proprietà immobiliare: la prova deve essere presentata prima dell’iscrizione. Senza l’iscrizione nel registro di trasparenza, la domanda di iscrizione nel registro fondiario viene respinta.
Il terzo criterio di collegamento ha una conseguenza che può impedire l’acquisto. Se una persona giuridica di diritto estero ai sensi dell’art. 4 della Legge sulla tassazione degli immobili (LTI) acquista un immobile in Svizzera, deve fornire all’ufficio del registro fondiario, già al momento della domanda di iscrizione, la prova della propria iscrizione nel registro della trasparenza (art. 40 cpv. 1 della Legge sul registro fondiario).
La registrazione dovrebbe quindi far parte della preparazione della transazione, non della sua conclusione. A ciò si aggiunge quanto segue: ai sensi dell’art. 65 cpv. 4 OTPG, gli uffici del registro fondiario e le autorità di esecuzione della LFA comunicano all’autorità di controllo, su richiesta, quali soggetti giuridici stranieri possiedono beni immobili in Svizzera. Chi non adempie a tale obbligo, salta all’occhio.
Cosa si rischia in caso di inazione: multe, rifiuto dell’iscrizione nel registro fondiario e cancellazione della succursale.
Oltre alle sanzioni generali, la legge prevede una misura che riguarda esclusivamente le società straniere.
| Base giuridica | Conseguenza |
|---|---|
| Art. 43 LTPG | Multa fino a CHF 500'000 in caso di violazione intenzionale degli obblighi di segnalazione o di informazione, anche in caso di indicazioni false fornite all'autorità di controllo |
| Art. 44 LTPG | Multa fino a CHF 100'000 per chi, intenzionalmente, non ottemperi a una decisione definitiva dell'autorità di controllo |
| Art. 38 cpv. 3 lett. b LTPG | Disposizione relativa alla cancellazione della succursale dal registro di commercio |
| art. 40 cpv. 3 LTPG | Rigetto della domanda di iscrizione nel registro fondiario |
| Art. 33 cpv. 4 LTPG | Iscrizione d'ufficio in caso di mancata comunicazione entro il termine previsto |
| Art. 45, comma 4, LTPG | Prescrizione dell’azione penale solo dopo sette anni |
In secondo piano, l’autorità di registrazione assegna a ciascuna entità giuridica una categoria di rischio: alta, media o bassa (art. 64 OTPG). I criteri sono espressamente indicati dall’art. 64 cpv. 3 OTPG: forma giuridica e Stato di sede, numero e motivazione di eventuali annotazioni, nazionalità nonché indirizzo di sede o di domicilio delle persone economicamente aventi diritto, la natura del controllo e l’esistenza di rapporti fiduciari o trust. Nel caso di strutture transfrontaliere, vengono quindi presi in considerazione contemporaneamente diversi di questi criteri.
Domande frequenti
Chi è soggetto all’obbligo di notifica: la succursale o la società estera?
La società estera. La succursale non è una persona giuridica a sé stante, bensì una parte giuridicamente non autonoma della società madre. La sua iscrizione nel registro di commercio, ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettera b LTPG, costituisce semplicemente il punto di collegamento che assoggetta la società madre alla legge.
Quali sono i criteri di collegamento?
Tre: una succursale iscritta nel registro di commercio in Svizzera, un’amministrazione effettiva in Svizzera oppure la proprietà di un immobile in Svizzera o un acquisto ai sensi dell’articolo 4 della Legge sulla tassazione degli immobili (BewG). È sufficiente uno di questi requisiti.
L’obbligo si applica anche alla succursale di una società quotata in borsa?
No. Ai sensi dell’articolo 3, lettera a, della LTPG, sono escluse le persone giuridiche i cui diritti di partecipazione sono quotati in borsa, in tutto o in parte, così come le società affiliate detenute per oltre il 75 per cento da tali società. L’eccezione si riferisce alla società estera stessa, non alla succursale.
Entro quando dobbiamo effettuare la segnalazione?
Chi è già soggetto alla normativa al momento dell’entrata in vigore ha, ai sensi dell’articolo 53 della LTPG, sei mesi di tempo, ovvero fino al 1° aprile 2027. Chi diventa soggetto alla normativa solo successivamente deve, ai sensi dell’articolo 9 capoverso 4 della LTPG, effettuare la notifica entro un mese dall’assoggettamento. I termini di transizione scaglionati previsti per le società svizzere non si applicano in questo caso.
Che cos’è il registro dei titolari?
Un obbligo supplementare ai sensi dell’articolo 18 della LTPG, che si applica solo se la sede amministrativa effettiva si trova in Svizzera. Presso tale sede amministrativa deve essere tenuto un elenco dei titolari, contenente il cognome e il nome o la ragione sociale, nonché l’indirizzo di tali persone. Tale obbligo si aggiunge alla notifica al registro, senza sostituirla.
Vogliamo acquistare un terreno in Svizzera. A cosa dobbiamo prestare attenzione?
In caso di acquisto ai sensi dell’articolo 4 della Legge sulla tassazione degli immobili (BewG), è necessario fornire all’ufficio del registro fondiario la prova dell’iscrizione nel registro di trasparenza già al momento della domanda di iscrizione. In mancanza di tale prova, l’iscrizione viene sospesa e viene fissato un termine di dieci giorni per la presentazione della dichiarazione; se tale termine scade senza che sia stata presentata la dichiarazione, la domanda viene respinta.
Abbiamo bisogno di un rappresentante in Svizzera?
Sì. Ai sensi dell’articolo 17 capoverso 2 della Legge sulla trasparenza (LTPG), al momento della registrazione nel registro di trasparenza occorre indicare un rappresentante o un domicilio di notifica in Svizzera. Il cognome, il nome e l’indirizzo di tale persona, ovvero l’indirizzo del domicilio di notifica, rientrano, ai sensi dell’articolo 23 dell’Ordinanza sulla trasparenza (OTPG), tra i dati da comunicare.
Quali sono le conseguenze in caso di mancata comunicazione?
Oltre alla multa fino a 500'000 franchi prevista dall’articolo 43 della LTPG, esiste una sanzione che riguarda esclusivamente le società straniere: ai sensi dell’articolo 38 capoverso 3 lettera b della LTPG, l’autorità di controllo può disporre la cancellazione della succursale dal registro di commercio qualora gli obblighi di notifica vengano ripetutamente violati e le circostanze lo giustifichino.
Ha trovato la risposta alla sua domanda? Allora prepari la notifica direttamente nello strumento di gestione.
Avvia lo strumento di gestioneBasi giuridiche e fonti di approfondimento
- Legge federale del 26 settembre 2025 sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione dei titolari effettivi (LTPG, RS 955.3)
- Ordinanza del 12 giugno 2026 sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione dei titolari effettivi (OTPG, RS 955.31)
- Legge federale sull’acquisto di beni immobili da parte di persone all’estero (BewG)
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Aggiornamento di questa pagina: 16 settembre 2026.
Chiarite la questione dell’assoggettamento prima della scadenza del termine
È sufficiente uno dei tre criteri di collegamento e il termine semestrale decorre dal 1° ottobre 2026. Verifichiamo l’assoggettamento e le eccezioni, individuiamo i titolari effettivi a livello transnazionale e prepariamo la segnalazione.