La società in accomandita per azioni nel registro della trasparenza
La società in accomandita per azioni è pochissimo diffusa in Svizzera – ed è proprio per questo che mancano punti di riferimento. È soggetta all’obbligo di notifica, a essa si applicano le regole generali, eppure presenta peculiarità che nessun’altra forma giuridica possiede: soci che rispondono illimitatamente e che per legge costituiscono l’amministrazione. Ciò si ripercuote sulla regola sostitutiva, sul termine e sulla procedura di notifica.
Transparenzregister.ch è un’offerta privata.
In breve
- Soggetta all’obbligo di notifica
- Sì
- Base legale
- Art. 2 cpv. 1 lett. a n. 2 LTPG
- Soglia
- 25 % del capitale o dei voti
- Particolarità
- Soci illimitatamente responsabili
- Regola sostitutiva
- Presidenza dell’amministrazione
- Procedura semplificata
- Non prevista
- Termine di due anni
- Possibile, vedi sotto
- Termine transitorio
- Attribuzione aperta
Una società anonima con soci personalmente responsabili
Secondo l’art. 764 cpv. 1 CO, la società in accomandita per azioni è una società il cui capitale è diviso in azioni e nella quale uno o più soci rispondono verso i creditori illimitatamente e solidalmente, al pari di un socio in nome collettivo. Salvo disposizione contraria, secondo il cpv. 2 si applicano le disposizioni sulla società anonima.
Soci illimitatamente responsabili
Rispondono personalmente dei debiti della società e, secondo l’art. 765 CO, costituiscono per legge l’amministrazione. Non esiste un consiglio di amministrazione ai sensi della SA.
Azioniste e azionisti
Gli altri soci partecipano al capitale e non rispondono personalmente. A essi si applicano le regole della società anonima.
Organo di vigilanza
Secondo l’art. 768 cpv. 1 CO gli competono il controllo e la sorveglianza permanente della gestione. Nella sua nomina i membri dell’amministrazione non hanno diritto di voto.
Chi è avente economicamente diritto
È determinante la definizione generale dell’art. 4 LTPG: è avente economicamente diritto chi detiene almeno il 25 per cento del capitale o dei voti – direttamente, indirettamente o di comune accordo – oppure controlla la società in altro modo. Le quattro categorie vanno verificate indipendentemente l’una dall’altra.
Per le azioniste e gli azionisti senza responsabilità personale non vale nulla di particolare: vengono verificati secondo le regole che si applicano anche alla società anonima, comprese le catene di controllo, i patti parasociali e le azioni detenute a titolo fiduciario.
La classificazione è la parte più onerosa. Lo strumento di gestione vi guida nella registrazione dei dati relativi alle partecipazioni e al capitale e ne ricava gli aventi economicamente diritto secondo le regole dell’OTPG.
Se nessuno raggiunge la soglia
Se nessuno controlla la società ai sensi dell’art. 4 LTPG, secondo la regola sostitutiva viene notificato il membro di grado più elevato dell’organo direttivo. Chi sia tale persona è stabilito dall’art. 20 cpv. 3 OTPG – e qui l’ordinanza si adatta alla società in accomandita per azioni meglio che a talune altre forme giuridiche.
L’organo di vigilanza non è l’organo direttivo. Gli competono il controllo e la sorveglianza della gestione, non la direzione della società; per la regola sostitutiva non ha alcun ruolo.
Nessuna procedura di notifica semplificata
L’ordinanza prevede espressamente la procedura semplificata per due casi: la Sagl secondo l’art. 35 OTPG e la SA unipersonale secondo l’art. 36 OTPG. La società in accomandita per azioni non è menzionata.
Anche sul piano strutturale l’art. 36 OTPG non si adatta: presuppone che l’unica azionista o l’unico azionista sia al contempo l’unico membro del consiglio di amministrazione. La società in accomandita per azioni, però, non ha un consiglio di amministrazione. Ciò vale anche per una società in accomandita per azioni con un solo membro. Si resta quindi alla procedura di notifica ordinaria con le indicazioni complete secondo gli art. 10–18 OTPG.
Più membri nell’amministrazione? Nello strumento di gestione è possibile impostare, a titolo facoltativo, un’approvazione secondo il principio dei quattro occhi prima che la notifica venga presentata. La presentazione avviene con la vostra procura o direttamente da parte vostra tramite la piattaforma elettronica della Confederazione.
Termini
| Situazione | Termine |
|---|---|
| Tutti gli aventi economicamente diritto iscritti nel registro di commercio in qualità di soci o di organo | 30 settembre 2028 (art. 51 cpv. 2 LTPG) |
| Altri casi, con obbligo di revisione ordinaria | Via più sicura: 31 dicembre 2026 |
| Altri casi, senza obbligo di revisione ordinaria | Via più sicura: 28 febbraio 2027 |
| Prima modifica dell’iscrizione nel registro di commercio dopo l’entrata in vigore | 1 mese da tale iscrizione, se precedente (art. 51 cpv. 1 LTPG) |
| Nuova costituzione | 1 mese dall’iscrizione nel registro di commercio (art. 9 cpv. 4 LTPG) |
Una modifica nel registro di commercio può anticipare il termine. Lo strumento di gestione sorveglia le pubblicazioni nel Foglio ufficiale svizzero di commercio relative alla vostra società e vi avvisa.
L’elenco tenuto finora
In virtù del rinvio al diritto della società anonima, anche per la società in accomandita per azioni valeva finora l’obbligo di tenere un elenco degli aventi economicamente diritto. L’art. 50 LTPG esige di conservare tale elenco per dieci anni dopo l’entrata in vigore – ma menziona al riguardo soltanto le società anonime e le società a garanzia limitata.
Se l’obbligo di conservazione riguardi anche la società in accomandita per azioni, il tenore letterale lo lascia aperto. La via più sicura è conservare l’elenco e i relativi documenti giustificativi come se tale obbligo si applicasse. Maggiori informazioni alla pagina Elenco degli aventi economicamente diritto.
Chi risponde, notifica anche
Responsabile della notifica è, secondo l’art. 12 LTPG, il membro di grado più elevato dell’organo direttivo. Nella società in accomandita per azioni si tratta, secondo la lettura più ovvia dell’art. 20 cpv. 3 OTPG, della presidenza dell’amministrazione – quindi di uno dei soci illimitatamente responsabili. Il compito può essere delegato, la responsabilità per la corretta esecuzione rimane.
| Base legale | Conseguenza |
|---|---|
| Art. 43 LTPG | Multa fino a CHF 500’000 in caso di violazione intenzionale degli obblighi di notifica; tramite l’art. 6 cpv. 2 DPA può essere contemplata anche l’omessa vigilanza per negligenza |
| Art. 34 LTPG | Annotazione nell’iscrizione nel registro, ad esempio se un’intimazione rimane senza risposta |
| Art. 38 cpv. 2 LTPG | Sospensione dei diritti di partecipazione e patrimoniali in caso di violazione ripetuta |
| Art. 45 cpv. 4 LTPG | Prescrizione dell’azione penale solo dopo sette anni |
Maggiori dettagli alle pagine Responsabilità del consiglio di amministrazione e Multe e sanzioni.
Domande frequenti
La società in accomandita per azioni è soggetta all’obbligo di notifica?
Sì. L’articolo 2 capoverso 1 lettera a numero 2 LTPG la annovera espressamente tra le entità giuridiche soggette all’obbligo di notifica. Né la legge né l’ordinanza contengono una regola speciale; si applicano le disposizioni generali.
I soci illimitatamente responsabili sono automaticamente aventi economicamente diritto?
No. La responsabilità personale non è un criterio della LTPG. È determinante se un socio detiene almeno il 25 per cento del capitale o dei voti oppure controlla la società in altro modo. Quest’ultimo aspetto va verificato in modo particolare nella società in accomandita per azioni, quando lo statuto accorda ai soci illimitatamente responsabili diritti di veto o una protezione contro la revoca.
Chi viene notificato se nessuno raggiunge la soglia?
Secondo l’articolo 20 capoverso 3 lettera b OTPG, la presidente o il presidente dell’amministrazione, sempre che non esista un organo di direzione separato. Nella società in accomandita per azioni l’amministrazione è composta dai soci illimitatamente responsabili. Se non è designata una presidenza, secondo il capoverso 4 vanno notificati tutti i membri che esercitano la funzione contemporaneamente.
Si applica la procedura di notifica semplificata?
No. L’ordinanza la prevede soltanto per la Sagl e la SA unipersonale. L’articolo 36 OTPG presuppone inoltre un consiglio di amministrazione, che la società in accomandita per azioni non ha – nemmeno quando conta un solo membro.
Quale termine si applica?
Se tutti gli aventi economicamente diritto sono iscritti nel registro di commercio in qualità di soci o di organo, si applica il termine di due anni fino al 30 settembre 2028. Altrimenti è aperta la questione se si applichino i termini previsti per le società anonime o quelli per le altre società. La via più sicura è il termine più breve: il 31 dicembre 2026 in caso di obbligo di revisione ordinaria, altrimenti il 28 febbraio 2027.
L’organo di vigilanza è l’organo direttivo?
No. L’organo di vigilanza controlla e sorveglia la gestione, ma non dirige la società. Per la regola sostitutiva è privo di rilevanza.
Dobbiamo conservare l’elenco tenuto finora?
Per la conservazione decennale l’articolo 50 LTPG menziona soltanto le società anonime e le società a garanzia limitata. Poiché anche la società in accomandita per azioni era soggetta all’obbligo di tenere l’elenco in virtù del rinvio al diritto della società anonima, la via più sicura è conservare allo stesso modo l’elenco e i documenti giustificativi.
Chi è responsabile della notifica?
Secondo l’articolo 12 LTPG il membro di grado più elevato dell’organo direttivo; nella società in accomandita per azioni, secondo la lettura più ovvia, la presidenza dell’amministrazione. Il compito può essere delegato, la responsabilità rimane.
Alle domande frequenti complete · Società anonima · Società in accomandita per investimenti collettivi
Basi legali: legge federale del 26 settembre 2025 sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto (LTPG, RS 955.3) e ordinanza del 12 giugno 2026 (OTPG, RS 955.31), entrambe in vigore dal 1° ottobre 2026, nonché art. 764 segg. CO. Le questioni indicate come aperte si fondano sulla nostra interpretazione del tenore letterale e non costituiscono una consulenza legale. Stato di questa pagina: .
Forma giuridica rara, obbligo chiaro
Per la società in accomandita per azioni non esiste quasi alcuna prassi, ma un obbligo di notifica inequivocabile. Registrate la vostra società, fate identificare gli aventi economicamente diritto e presentate la notifica – con la vostra procura o direttamente tramite la piattaforma elettronica della Confederazione.