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Società quotate in borsa

Società quotate in borsa e registro della trasparenza

Le società quotate sono escluse dalla LTPG – e con esse le società figlie che esse detengono per oltre il 75 per cento. Al di sotto di questa soglia occorre distinguere: una società figlia che appartiene per il 60 per cento a una società quotata è soggetta all’obbligo di notifica, ma per la partecipazione quotata deve fornire solo poche indicazioni. E chi perde l’eccezione si trova di fronte a un termine che la legge non disciplina espressamente.

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In breve

Società quotata
Esclusa
Base legale
Art. 3 lett. a LTPG
Quotazione
Basta in tutto o in parte
Società figlia oltre il 75 %
Esclusa
Società figlia dal 25 al 75 %
Soggetta all’obbligo di notifica, indicazioni semplificate
Società figlia sotto il 25 %
Regole generali
Borsa estera
A determinate condizioni
L’eccezione viene meno
Termine non disciplinato

L’eccezione

Secondo l’art. 3 lett. a LTPG sono escluse dal campo di applicazione della legge: le persone giuridiche i cui diritti di partecipazione sono quotati in borsa in tutto o in parte, nonché le società figlie detenute per oltre il 75 per cento, direttamente o indirettamente, da una o più di tali società.

Esclusa significa: nessuna identificazione, nessuna documentazione e nessuna notifica dei propri aventi economicamente diritto. Se la società quotata detiene a sua volta quote di una società non esclusa, rimane un obbligo ridotto in qualità di azionista – al riguardo si veda più sotto. È sufficiente che sia quotata una parte dei diritti di partecipazione – ad esempio una sola categoria di azioni.

Società figlie: tre zone

Per le società figlie è determinante la quota che le società quotate detengono in esse. Ai fini dell’eccezione conta, secondo l’art. 3 lett. a LTPG, la partecipazione di una o più società quotate considerata nel suo insieme, diretta o indiretta.

Quota delle società quotate e conseguenze
QuotaConseguenzaBase legale
Oltre il 75 %Esclusa – nessun obbligo secondo la LTPGArt. 3 lett. a LTPG
Dal 25 al 75 %Soggetta all’obbligo di notifica; per la partecipazione quotata solo indicazioni semplificate, per gli altri aventi economicamente diritto le regole generaliArt. 7 cpv. 3 e art. 9 cpv. 2 LTPG, art. 16 OTPG
Sotto il 25 %Soggetta all’obbligo di notifica secondo le regole generali; l’azionista quotata non raggiunge la sogliaArt. 4 LTPG

Anche le società nipoti possono rientrare nell’eccezione, perché la legge include espressamente la partecipazione indiretta. Come la partecipazione indiretta debba essere calcolata a tal fine – mediante moltiplicazione delle quote attraverso i livelli oppure in base al controllo a ogni livello –, la legge non lo dice. Se la società madre quotata detiene ad esempio l’80 per cento di una società intermedia e questa l’80 per cento della società nipote, la moltiplicazione dà il 64 per cento, mentre la considerazione basata sul controllo dà una catena interamente controllata. Nei gruppi a più livelli con azionisti di minoranza ai livelli intermedi questa questione dovrebbe quindi essere esaminata espressamente.

Tra il 25 e il 75 per cento

In questa zona la società figlia è soggetta all’obbligo di notifica, ma beneficia di un’agevolazione. Secondo l’art. 7 cpv. 3 LTPG, per le partecipazioni detenute dalla società quotata deve procurarsi soltanto la ragione sociale e la sede di quest’ultima nonché i dettagli della quotazione, e secondo l’art. 9 cpv. 2 LTPG notifica per questa parte soltanto tale fatto con le relative indicazioni.

L’art. 16 OTPG precisa che cosa vi rientra: le informazioni secondo l’art. 11 OTPG relative alla società quotata nonché la ragione sociale o il nome, la sede e lo Stato di sede della borsa. La società figlia non deve identificare le persone fisiche che stanno dietro alla società quotata.

L’art. 16 OTPG parla al riguardo della partecipazione di un’entità giuridica quotata. Se più azioniste quotate o una partecipazione indiretta tramite una società intermedia non quotata debbano essere trattate allo stesso modo, l’ordinanza non lo disciplina espressamente.

La zona intermedia è lavoro manuale. Con lo strumento di gestione la società figlia registra i propri dati di partecipazione e di capitale e fa identificare gli aventi economicamente diritto secondo le regole dell’OTPG.

La società quotata in qualità di azionista

Se una società quotata detiene quote di una società che non è esclusa, e precisamente in misura tale da consentire il controllo, le incombe in qualità di azionista l’obbligo di notifica secondo l’art. 13 LTPG – ma in forma ridotta. Secondo l’art. 13 cpv. 2 LTPG notifica alla società soltanto il fatto di essere quotata nonché la propria ragione sociale, la propria sede e i dettagli della quotazione.

Quotazione in una borsa estera

L’art. 3 lett. a LTPG parla di «borsa» senza limitarla alla Svizzera, e l’art. 16 OTPG richiede espressamente indicazioni sullo «Stato di sede della borsa». Una quotazione estera non è quindi esclusa a priori.

Nella dottrina si sostiene tuttavia che una quotazione estera fondi l’eccezione soltanto se il diritto estero applicabile prevede, per le società quotate, obblighi di pubblicità almeno equivalenti a quelli della LTPG. Chi si basa su una quotazione all’estero dovrebbe verificare questo presupposto e documentare il risultato.

Quando l’eccezione viene meno

L’eccezione non è una condizione permanente. Viene meno se la società viene decotata, se la società madre quotata riduce la propria partecipazione al 75 per cento o meno, oppure se la società madre stessa viene decotata. Da quel momento la società è soggetta alla LTPG.

Dopo una decotazione o una vendita parziale inizia il lavoro. Con lo strumento di gestione registrate la società, fate identificare gli aventi economicamente diritto e presentate la notifica – con la vostra procura o direttamente tramite la piattaforma elettronica della Confederazione.

Le altre eccezioni

L’art. 3 LTPG conosce altre due eccezioni: le istituzioni di previdenza professionale nonché le istituzioni che secondo il loro scopo servono alla previdenza e sono sottoposte a vigilanza secondo la LPP (lett. b), nonché le persone giuridiche in cui almeno il 75 per cento dei diritti di partecipazione è detenuto, direttamente o indirettamente, da enti pubblici (lett. c).

Domande frequenti

Le società quotate in borsa sono soggette all’obbligo di notifica?

No. L’articolo 3 lettera a LTPG esclude dal campo di applicazione della legge le persone giuridiche i cui diritti di partecipazione sono quotati in borsa in tutto o in parte. Esse non devono né identificare i propri aventi economicamente diritto né notificarli al registro della trasparenza.

È sufficiente che sia quotata solo una parte delle azioni?

Sì. La legge considera espressamente sufficiente che i diritti di partecipazione siano quotati in tutto o in parte.

Anche le società figlie sono escluse?

Sì, se sono detenute per oltre il 75 per cento, direttamente o indirettamente, da una o più società quotate. Esattamente il 75 per cento non basta.

Che cosa vale in caso di partecipazione tra il 25 e il 75 per cento?

La società figlia è soggetta all’obbligo di notifica. Per le partecipazioni detenute dalla società quotata notifica soltanto la ragione sociale e la sede di quest’ultima nonché i dettagli della quotazione, compreso lo Stato di sede della borsa. Gli altri aventi economicamente diritto devono essere notificati secondo le regole generali.

L’eccezione vale anche in caso di quotazione all’estero?

Il tenore letterale non la limita alla Svizzera, e l’ordinanza richiede indicazioni sullo Stato di sede della borsa. Nella dottrina si sostiene tuttavia che il diritto estero debba prevedere obblighi di pubblicità almeno equivalenti. Questo presupposto dovrebbe essere verificato e documentato.

Che cosa notifica una società quotata in qualità di azionista?

Se detiene quote in misura tale da consentire il controllo, secondo l’articolo 13 capoverso 2 LTPG notifica soltanto il fatto di essere quotata nonché la propria ragione sociale, la propria sede e i dettagli della quotazione.

Che cosa succede in caso di decotazione?

Con il venir meno della quotazione la società è soggetta alla LTPG, e con essa le società figlie che finora beneficiavano dell’eccezione. La legge non disciplina espressamente il termine per questo caso. La via più sicura è notificare entro un mese dal venir meno.

La soglia del 75 per cento vale anche per le società detenute da enti pubblici?

In quel caso è formulata diversamente. Per le società figlie di società quotate la legge richiede più del 75 per cento, per le società detenute da enti pubblici basta, secondo l’articolo 3 lettera c LTPG, almeno il 75 per cento.

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Basi giuridiche: legge federale del 26 settembre 2025 sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto (LTPG, RS 955.3) e ordinanza del 12 giugno 2026 (OTPG, RS 955.31), entrambe in vigore dal 1° ottobre 2026, nonché art. 120 della legge sull’infrastruttura finanziaria (LInFi, RS 958.1). Le affermazioni sulla quotazione estera, sulla regola sostitutiva nella zona intermedia e sul termine dopo il venir meno dell’eccezione si basano su un’interpretazione e non costituiscono una consulenza legale. Aggiornamento di questa pagina: .

Esclusa – oppure no?

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